TRIBUNALI E PRETURE
Conferma l'ingiunzione di pagare la somma di euro 779,60 più 1.553,60 emessa dalla Provincia di Firenze contro i sigg. Umberto Galeotti e Francesco Nieri per aver collocato nel 2002 nell'azienda agrituristica venatoria "Le Maschere" gusci di uova contenenti veleno (Geodinfos G con principi attivi inibitori della colinesterasi). Tribunale di Firenze, sentenza dell'8 aprile 2010.
Se l’attività di caccia viene esercitata
con le autorizzazioni e le modalità prescritte dalla legge non è vietato
uccidere gli animali, purchè la caccia venga effettuata nei periodi e con le
modalità autorizzate dalla Provincia o dagli altri enti preposti al controllo.
Se invece nei confronti degli animali, selvatici e non, vengono praticate
modalità di uccisione tali da provocare sofferenza all’animale, come nel caso
di specie in cui gli animali venivano presi al laccio e costretti ad una morte
lenta e dolorosa per soffocamento, si applica a tutti gli effetti l’art. 544
bis c. p. A nulla rileva poi che l’animale ucciso appartenga al genere di
quelli domestici o meno, in quanto la norma è generica e fa esplicito
riferimento alla morte, per crudeltà e senza necessità, di un animale. Tribunale
di Firenze, Sezione di Pontassieve, sentenza n. 1043 del 3 agosto 2009.
Il trasporto di fucile scarico nel portabagagli e sotto il sedile dell'automobile in un parco naturale regionale non costituisce esercizio di caccia. Tribunale di Avellino, Sezione distaccata di Cervinara, sentenza n. 55/2000 del 28 febbraio 2000, depositata in cancelleria il 13 marzo 2000.
Annulla il provvedimento di sequestro preventivo di storno, passero, passera mattugia, tortora dal collare orientale, fringuello in più di cinque esemplari, peppola e cormorano nella quantità di tutti quelli presenti nella provincia di Belluno, emesso dal GIP di Belluno il 13 settembre 2002. Tribunale di Belluno, provvedimento del 2 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2002.
Le guardie particolari giurate del WWF hanno poteri di polizia giudiziaria. Tribunale civile e penale di Perugia, sentenza n. 1596/99 R. GIP, n. 2765/99 R. GNR del 5 aprile 2000.
Nei parchi naturali regionali l'esercizio della caccia e l'introduzione di armi sono vietati anche in assenza di tabellazione. L'introduzione di armi è vietata anche se le armi stesse sono scariche ed in custodia. Giudice di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, sentenza n. 2043/2001 del 2 febbraio 2001, depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
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- Nei parchi naturali regionali sono vietati l’esercizio della caccia e
l’introduzione di armi sin dall’istituzione dei medesimi nel territorio
individuabile sulla base della perimetrazione provvisoria contenuta nella legge
regionale istitutiva.
2 - Costituisce reato l’introduzione di armi e munizioni nel territorio di un
parco regionale, senza essere a ciò autorizzati, anche se le armi sono scariche
e custodite e l’attraversamento sia finalizzato a raggiungere aree diverse in
cui la caccia è consentita. Tribunale
di Rovigo, Sezione di Adria, sentenza del 2 febbraio 2001, imputato Veronese.
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- Nei parchi naturali regionali sono vietati l’esercizio della caccia e
l’introduzione di armi sin dall’istituzione dei medesimi nel territorio
individuabile sulla base della perimetrazione provvisoria contenuta nella legge
regionale istitutiva.
2 - Costituisce il reato di esercizio vietato della caccia previsto dall’art.
30 lett. D) l. n. 157/1992, e non quello di introduzione non autorizzata di
armi, il fatto di colui che si introduce, munito dei mezzi destinati alla
caccia, in un parco naturale regionale al fine di impossessarsi di capi di
selvaggina feriti o uccisi, colpiti all’esterno dell’area protetta.
Tribunale di Rovigo, Sezione di Adria,
sentenza del 16 febbraio 2001, imputato Fante.
È punibile chi va a
caccia in un Parco regionale anche in assenza di tabellazione. Tribunale di
Rovigo, Sezione distaccata di Adria, sentenza n. 417/2000 del 15 dicembre 2001,
depositata in cancelleria il 28 dicembre 2000.
Le specie alloctone, come lo scoiattolo grigio, di cui esistono popolazioni sul
territorio nazionale sono protette. Tribunale civile e penale di Saluzzo,
sentenza n. 578 del 26 novembre 1999, depositata in cancelleria il 26 novembre
1999.
Il danno morale, riconosciuto alle persone fisiche, non è dovuto agli enti ed
alle persone giuridiche. Giudice di pace di Thiene, sentenza n. 114 del 3
aprile 2008, depositata in cancelleria il 3 aprile 2008.
I colombi di città sono animali selvatici e sono pertanto protetti. Tribunale di Torino, Ufficio Istruzione Penale, sentenza sommaria 284/82 del 23 giugno 1983.
Assolve gli imputati SPAGNESI e GENOVESI in ordine al reato di maltrattamento di animali perché il fatto non sussiste e in ordine ai reati di caccia all'interno di un parco e uso di mezzo di caccia vietato (trappole) perché non punibili per avere agito nell'erronea supposizione della sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere. Corte di Appello di Torino, IV Sezione penale, sentenza n. 4009 del 4 luglio 2000, depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
La detenzione di astici vivi fuori dall'acqua posizionati sopra una lastra di ghiaccio costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali, punita dall'articolo 727 del codice penale. Tribunale di Vicenza, sezione penale, sentenza 270/06 del 24 aprile 2006, depositata in cancelleria l'8 maggio 2006.
Maltrattamento di uccelli in gabbiette - Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, n. 4127/94 del 20 dicembre 1995.
Distruzione di nidi di rondine - Pretore di Firenze, n. 148/85 del 18 gennaio 1985.
Non è permesso trasportare un fucile da caccia, neppure scarico ed in custodia, all'interno di una riserva naturale statale. - Pretura Circ. Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, sentenza n. 274 del 9 novembre 1998.
Gli agenti comunali di polizia giudiziaria non possono esercitare la caccia nel territorio del comune nel quale essi operano. - Pretura circondariale di Genova, sentenza n. 267 del 31 marzo 1998, depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Maltrattamento di uccelli legati come zimbelli - Pretore di Treviso, Sez. Montebelluna, n. 127/93 del 29 giugno 1993.
Maltrattamento di uccelli da cattura in gabbiette - Pretore di Treviso, Sez. Montebelluna, n. 235/94 dell'8 novembre 1994.
Maltrattamento
di uccelli da cattura in gabbiette o legati - Pretore di Treviso, Sez.
Montebelluna n. 237/94 dell'8 novembre 1994.
Maltrattamento di uccelli da cattura in gabbiette o legati - Pretore di
Treviso, Sez. Montebelluna, n. 236/94 dell'8 novembre 1994.
Maltrattamento di allodole da cattura in gabbiette - Pretore di Treviso, Sez.
Castelfranco Veneto, n. 79/94 del 5 ottobre 1994.
Maltrattamento di uccelli legati come zimbelli e richiami vivi - Pretore di
Treviso, Sez. Oderzo, n. 82/94 del 21 giugno 1994.
Maltrattamento di zimbelli - Pretura di Verona, n. 221/96 del 9 febbraio 1996.
Ultimo aggiornamento 15 luglio 2010.