SENTENZE E ORDINANZE DEI TAR
attenzione! le sentenze sono in ordine alfabetico di TAR.
Annulla l'ordinanza del Sindaco di Castelvecchio Subequo di chiusura della caccia per motivi di sicurezza, esclusi i cacciatori residenti in zona ZPS. La Provincia dell'Aquila aveva infatti dovuto vietare la caccia in varie parti del territorio comunale percorse da incendi, facendo sì che i cacciatori si concentrassero in una zona più ristretta, con carico venatorio insostenibile e pericolo per la sicurezza delle popolazioni e dei cacciatori stessi. Tuttavia la Corte osserva che a valutare l'insostenibilità del carico venatorio è competente la Provincia e non il Sindaco, mentre sull'asserito pericolo che minaccerebbe l'incolumità dei cittadini non risultano dati concreti. TAR Abruzzo, sezione I, sentenza n. 137 del 9 marzo 2011, depositata in segreteria il 15 marzo 2011.
Accoglie
il ricorso presentato da WWF, LAV e LAC contro
È infondato il ricorso di un cacciatore contro il Ministero dell'Interno per diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essendo il ricorrente coinvolto in associazione a delinquere di tipo mafioso ed avendo l'Amministrazione ampia discrezionalità di valutazione. TAR Calabria, sezione staccata di Reggio di Calabria, sentenza n. 1E7/2011 del 10 marzo 2011, depositata il 14 marzo 2011.
Il piano faunistico
regionale non può contenere deroghe a durata pluriennale. TAR per
Non è necessario
assicurare le guardie giurate volontarie per la vecchiaia, posto che l'attività
espletata non è equiparabile ad attività lavorativa dipendente, mentre ricorre
l'esigenza di assicurare il volontario contro gli infortuni, le malattie e la
responsabilità civile verso terzi. TAR della Campania, Sezione III, sentenza n.
2230 del 9 giugno 1998.
Nei territori di
protezione, che la legge 157/1992 riserva in una percentuale dal 20% al 30%,
vanno computate solo le aree in cui sono adottati provvedimenti atti ad
agevolare la sosta, riproduzione e cura della prole della fauna, e non anche
quelli in cui la caccia è vietata per motivi di sicurezza, come le adiacenze
delle strade e delle ferrovie. TAR della Campania, Sezione I, sentenza n. 4639
del 4 aprile e 12 luglio 2001.
Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia della provincia di
Caserta contro Reg. Campania ed altri. TAR
Campania Sez. I Sent. 12 luglio 2001.
Sospende il decreto n. 1532 del 22 ottobre 2004 del Presidente della Provincia di Napoli, che dichiara decaduto il sig. Bruno Cajano, rappresentante del WWF, dalla carica di membro del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, e lo sostituisce con il sig. Umberto Rossi, rappresentante dell’associazione Ambiente E/è Vita. TAR della Campania, sezione prima, ordinanza n. 5790 del 22 dicembre 2004.
Sospende la nota prot. Settore 1514 del 22 ottobre 2004 dei Presidenti dei comitati di gestione delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, che consentono il nomadismo venatorio con violazione delle regole di rispetto dell’indice di densità venatoria stabilite dalla legge. TAR della Campania, sezione prima, ordinanza n. 5791 del 22 dicembre 2004.
È legittima la sospensione cautelare della licenza di porto di fucile per uso di caccia adottata dal Questore, pur in attesa del giudizio in sede penale, in relazione ad una denuncia per caccia di frodo all'interno del Parco Nazionale del Cilento. I giudici amministrativi hanno ritenuto non sussista il difetto di motivazione, in presenza di una comunicazione di notizia di reato per esercizio di caccia in area protetta nazionale, trovandosi l'indagato armato nel parco e con auto posteggiata all'interno dei suoi confini.Si ritiene infondata anche la censura della mancata apposizione dei cartelli perimetrali del parco, in relazione alla consolidata giurisprudenza penale di Cassazione su questa fattispecie. TAR della Campania, sezione I di Salerno, sentenza n. 757 del 4 maggio 2005.
Sospende il calendario venatorio regionale nella parte in cui consente la caccia e l'addestramento cani, anche con sparo, nelle ZPS della Campania. TAR Campania (Napoli), Sez. III, ordinanza 2416 del 6 settembre 2007.
Annulla il provvedimento con il quale i Presidenti degli ATC campani hanno deciso che per la stagione venatoria la reciprocità possa essere attuata tra gli ATC confinanti attraverso lo scambio numerico di elenchi di cacciatori finalizzato alla determinazione del numero massimo di posti disponibili. Osserva che la necessità di un assenso preventivo e motivato all’ammissione del cacciatore non residente da parte dell’ATC ospitante è incompatibile con modalità generalizzate quali lo scambio numerico di elenchi di cacciatori. TAR Campania (Napoli), Sezione III, sentenza 9662 del 18 ottobre 2007.
Sospende la circolare n. 16 del 15 luglio 1994 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nella parte in cui consente la caccia in deroga. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ordinanza n. 348 del 22 novembre 1994.
Sospende il piano di prelievo di caprioli e daini. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ordinanza n. 425 del 3 dicembre 1996.
Sospende il piano di prelievo di caprioli e daini. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ordinanza n. 426 del 3 dicembre 1996.
Sospende la caccia in deroga. TAR dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 237 del 20 ottobre 1998, depositata in segreteria il 20 ottobre 1998.
Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, sono agenti di polizia giudiziaria. TAR dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 569 del 15 giugno 1999, depositata in segreteria il 6 ottobre 1999.
Sospende in parte il calendario venatorio 2000/2001 della Provincia di Reggio Emilia. TAR dell’Emilia-Romagna, Parma, Prima sezione, sentenza n. 365/2000 del 7 settembre 2000, depositata in segreteria il 7 settembre 2000.
Sospende in parte il calendario venatorio 2000/2001 della Provincia di Modena. TAR dell’Emilia-Romagna, Parma, Prima sezione, sentenza n. 362/2000 del 7 settembre 2000, depositata in segreteria il 7 settembre 2000.
Sospende in parte il calendario venatorio 2000/2001 della Provincia di Forlì - Cesena. TAR dell’Emilia-Romagna, Parma, Prima sezione, sentenza n. 351/2000 del 7 settembre 2000, depositata in segreteria il 7 settembre 2000.
Sospende in parte il calendario venatorio 2000/2001 della Provincia di Ravenna. TAR dell’Emilia-Romagna, Parma, Prima sezione, sentenza n. 363/2000 del 7 settembre 2000, depositata in segreteria il 7 settembre 2000.
Sospende in parte il calendario venatorio 2000/2001 della Provincia di Bologna. TAR dell’Emilia-Romagna, Parma, Prima sezione, sentenza n. 364/2000 del 7 settembre 2000, depositata in segreteria il 7 settembre 2000.
È legittimo l’uso di fucili laser da parte del Comune di Modena per allontanare gli storni. TAR dell’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione seconda, sentenza dell’11 ottobre 2001.
Annulla l'ordinanza n. 3
dell'11 gennaio 2001 del sindaco di Calderara di Reno sul controllo dei colombi
perché a tempo indeterminato e perché carente sul piano istruttorio.
TAR dell'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione seconda, sentenza n. 439 del 26
aprile 2001.
Annulla l’atto amministrativo della Provincia di Bologna che consente la caccia
in deroga alla direttiva comunitaria. TAR dell'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione
seconda, sentenza n. 1243/2001 del 15 novembre 2001, depositata in segreteria
il 17 dicembre 2001.
Nelle zone destinate all’addestramento, allenamento e gare per cani, ove sia autorizzata la facoltà di sparo su fauna di allevamento, tale facoltà vale solo nel periodo di apertura della caccia. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 15 del 18 dicembre 2001, depositata in segreteria il 15 gennaio 2002.
Nel Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio non sono consentiti prelievi ed abbattimenti in assenza di un Regolamento del Parco; in ogni caso, prescindendo da tale carenza, nei parchi e nelle riserve naturali regionali sarebbero consentiti unicamente eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, con esclusione di metodi di cattura e di abbattimento che abbiano un rilevante impatto sull’ambiente naturale; la Provincia di Bologna non ha alcuna competenza in tema di controllo della fauna nell’ambito dei parchi e delle riserve naturali. TAR dell’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione seconda, sentenza n. 1550 del 26 settembre 2002, depositata in cancelleria il 21 ottobre 2002.
Dichiara improcedibile il ricorso di ENPA e LAC contro il calendario venatorio regionale e quello della Provincia di Reggio nell’Emilia per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo mutato il quadro normativo. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 400 del 4 marzo 2003, depositata in cancelleria il 3 aprile 2003.
Dichiara improcedibile il ricorso di ENPA e LAC contro il calendario venatorio regionale e quello della Provincia di Forlì e Cesena per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo mutato il quadro normativo. TAR dell’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 405 del 4 marzo 2003, depositata in cancelleria il 3 aprile 2003.
Le guardie volontarie possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, tuttavia le guardie volontarie in questione nell'esercizio di tale misura cautelare non svolgono per ciò solo funzioni di polizia giudiziaria; il richiamo al sequestro di polizia giudiziaria di cui al codice di procedura penale è finalizzato alla sola individuazione dei modi e dei limiti di esercizio del potere di sequestro; tale sequestro cautelare è una misura provvisoria e di natura amministrativa diretta a togliere dalla disponibilità dell'autore della violazione le cose sulla cui confiscabilità si dovrà, poi, pronunciare l'autorità amministrativa competente ad irrogare, ove ritenga fondato l'accertamento, la sanzione amministrativa pecuniaria. TAR dell’Emilia-Romagna, Bologna, sezione seconda, sentenza n. 743 del 2003.
È irrilevante il mancato avviso dell’avvio del procedimento nel provvedimento di sospensione della licenza del porto di fucile da caccia, nell’ipotesi di condanna per il reato p. dall’art. 30, 1° comma, lett. d) della L. n. 157/1992 (esercizio dell’attività venatoria in zona di ripopolamento e di cattura), giusta il carattere vincolante della sospensione in questione. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - R.A. (avv. Manfredi) c. Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Piacenza (Avv. Stato) - TAR dell'Emilia-Romagna, Parma, 5 ottobre 2006, n. 433.
Annulla l'ordinanza del Comune di Polesine Parmense n. 3 del 9 gennaio 2009 che consentiva l'abbattimento delle nutrie, perché non è comprovata l'esistenza di un'emergenza e perché di competenza dell'amministrazione provinciale e non del Comune. TAR dell'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, prima sezione, 15 dicembre 2009, n. 10/10.
Nella Regione Emilia Romagna, l’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, l’art. 12 della L.R. n. 6/2000 e, ulteriormente, la deliberazione della Giunta Regionale n. 760/1995, attribuiscono ogni competenza in materia di attuazione dei piani di contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in materia. TAR Emilia-Romagna, Parma, sezione I, 7 gennaio 2010, n. 10.
Annulla la deliberazione consiliare n. 224/44 del 16 novembre 2002 del Comune di Parma, con cui si è modificato l’art. 31 del «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», inserendo un parziale divieto per le mostre con esposizione di animali vivi. TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, sentenza n. 157 del 27 aprile 2010, depositata in segreteria l'11 maggio 2010.
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo. TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, sentenza n. 157 del 27 aprile 2010, depositata in segreteria l'11 maggio 2010.
La vigente normativa regionale in materia di esercizio dell’attività venatoria (legge regionale Emilia-Romagna 15 febbraio 1994 n. 8, artt. 31, 35 e 36) distingue nettamente, ai fini dell’iscrizione all’A.T.C. prescelto, tra cacciatori residenti in ambito regionale e cacciatori residenti in altre regioni, venendo questi ultimi in rilievo solo in presenza di posti disponibili dopo che siano state soddisfatte le richieste dei primi. Né per i residenti di altre regioni v’è il titolo al rinnovo automatico per l’anno successivo, in quanto l’art. 36, comma 1, della menzionata legge reg. circoscrive tale prerogativa ai cacciatori con residenza anagrafica nell’A.T.C. prescelto e a quelli che, purché residenti in Emilia-Romagna, siano stati iscritti al relativo A.T.C. nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000. TAR Emilia Romagna, Parma, Sezione I, sentenza n. 196 del 15 giugno 2011.
Maltrattamento di uccelli in gabbiette. Annullamento di decreti che consentono l'uccellagione. TAR del Friuli-Venezia Giulia n. 436/94 dell’11 novembre 1994, depositata in segreteria il 17 dicembre 1994.
Sospende il regolamento di esecuzione della disciplina dell’aucupio. TAR del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza n. 308/96 del 13 settembre 1996, depositata in segreteria il 13 settembre 1996.
Legittimazione delle
reti orizzontali - Sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia dell'11 gennaio
1997.
Il parere dell'Istituto
faunistico regionale sugli abbattimenti non può sostituire quello, obbligatorio
per legge, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Le riserve di caccia
non possono avere funzioni di coordinamento e assistenza che spettano invece
alle guardie venatorie. Le spoglie dei capi abbattuti in occasione degli
abbattimenti selettivi non possono essere destinate alle Riserve di caccia,
trattandosi di patrimonio indisponibile dello Stato. TAR del Friuli-Venezia
Giulia, sentenza n. 732 del 26 luglio 2007, depositata in segreteria il 22
novembre 2007.
L’autorizzazione
rilasciata da Regione e Provincia di Pordenone a catturare uccelli a scopo di
cessione ad espositori in fiere ornitologiche viola
La conoscenza dell'esistenza di un'area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo cacciatore e socio di una riserva, deve essere a conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette. TAR del Friuli-Venezia Giulia, Sezione I, sentenza n. 500 del 28 giugno 2010,
Annullamento della circolare del Ministro delle risorse agricole del 15 luglio 1994 che autorizzava le Regioni a permettere la caccia in deroga di peppola e fringuello, perché il potere di deroga è riservato allo Stato. - TAR del Lazio n. 1491/97 del 23 aprile 1997, depositata in segreteria il 29 settembre 1997.
La percentuale massima del 30% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Regione destinata alla protezione della fauna ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguarda solo un complesso territoriale espressivo di interessi locali, che potrebbe definirsi “territorialità regionale di interesse locale”; mentre le aree di interesse nazionale ricadenti in territorio regionale, quali quelle dei Parchi Nazionali, non possono soggiacere a tali limiti. TAR del Lazio, Sezione 2 bis, sentenza n. 231/98 del 5 febbraio 1998, depositata in Segreteria il 19 febbraio 1998.
La possibilità di avvalersi delle deroghe di cui alla lettera c) della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici non è prevista dalla Legge 157/1992; le Regioni possono solo ridurre e non ampliare le eccezioni al divieto generale di caccia. - TAR del Lazio (Sezione 2ª ter), sentenza n. 1195/99 del 17 giugno 1998, depositata in segreteria il 23 aprile 1999.
Sospende la delibera della Giunta Provinciale di Roma che consente l’iscrizione dei cacciatori in entrambi gli ATC. TAR del Lazio, Sezione seconda, ordinanza n. 3198/99 del 27 ottobre 1999.
Annulla il provvedimento di presa d’atto del Ministero dell’Ambiente, che dichiara che l’associazione Ekoclub International continua ad essere individuata come associazione di protezione ambientale. TAR del Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 362/2001 del 19 ottobre 2000, depositata in segreteria il 23 gennaio 2001.
Il TAR del Lazio è competente anche sui calendari venatori di altre Regioni. TAR del Lazio, Sezione prima, sentenza n. 8974 del 20 settembre 2006.
Annulla la nomina, fatta con DPCM dell'8 febbraio 2005,dell'ex-assessore alla caccia della Provincia di Milano, Doriano Riparbelli a membro del Consiglio direttivo dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica). Infatti Doriano Riparbelli non è un esperto tecnico-scientifico nel campo della zoologia applicata alla conservazione della fauna selvatica. TAR del Lazio, sentenza del 10 maggio 2007, su ricorso della LAC con interventi ad adjuvandum di WWF e Legambiente.
Non può essere negato da
un'amministrazione provinciale il rilascio di decreti di guardia venatoria
volontaria ad aspiranti guardie di associazione riconosciuta di
protezione ambientale (sulla base del requisito della legislazione venatoria
regionale come materia del corso stesso), quando nel corso a valenza nazionale
tenutosi presso una provincia di un'altra Regione l'attestato di abilitazione
sia stato conseguito dopo corsi che abbiano affrontato anche la legislazione
regionale delle aree di provenienza dei candidati. L'attestato di abilitazione
può essere rilasciato anche in province di altre Regioni se non diversamente
previsto dalla normativa della Regione in cui il decreto viene rilasciato. TAR
del Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, sentenza n. 00012/2008
del 7 dicembre 2007, depositata in segreteria l'8 gennaio 2008.
Dichiara non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale della Lombardia 30 luglio
2008, n. 24, nonché dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato A della legge
regionale del Veneto 14 agosto 2008, n. 13, e riconosce che le Regioni Veneto e
Lombardia hanno concesso la caccia ad un numero triplo del consentito per
fringuello e peppola e doppio per lo storno. TAR del Lazio, sezione prima,
ordinanza n. 1223 dell'8 ottobre 2008, depositata in segreteria il 16 ottobre
2008.
Sospende la nota della
Conferenza Stato-Regioni del 26 marzo 2008, che ripartisce i prelievi in deroga
alla direttiva comunitaria n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli
selvatici, e stabilisce che essi non possono superare la "piccola
quantità" pari all'1% della mortalità annuale totale delle specie. TAR del
Lazio, sezione prima, ordinanza n. 4861 dell'8 ottobre 2008, depositata in
segreteria il 16 ottobre 2008.
Il diritto di accesso all'informazione ambientale, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza. TAR del Lazio, sezione seconda ter, sentenza n. 2260/2011 del 7 dicembre 2010, depositata in segreteria il 14 marzo 2011.
In ragione di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, le riserve naturali – rientranti nella più ampia categoria delle aree naturali protette – sono costituite da “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” (art. 2, comma 3, l. n. 394/1991), rispetto alle quali sussistono particolari esigenze di tutela, sotto il profilo non solo della conservazione dello stato dei luoghi ma anche del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale. In altri termini, si tratta di zone che – in ragione delle peculiarità che le connotano – impongono integrazione tra politiche di conservazione e di sviluppo ma anche attenzione nel perseguimento del miglioramento del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale (in primis, del rapporto tra la gestione degli spazi ed il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi). L’attività di individuazione di dette aree richiede, dunque, particolare attenzione, rivestendo un ruolo di indiscussa importanza in ragione dell’inerenza alle finalità essenziali della tutela della natura la quale – tenuto, tra l’altro, conto della sua rilevanza costituzionale – ben può determinare il sacrificio di pur validi interessi privati. TAR Lazio, sezione I ter, sentenza n. 9178 del 23 novembre 2011.
Sospende ordinanza comunale che vieta di somministrare cibo ai cinghiali selvatici. TAR Liguria, Genova, Prima sezione, ordinanza n. 910/2000 del 29 settembre 2000, depositata il 29 settembre 2000.
Le guardie zoofile dell'ENPA non hanno poteri di polizia giudiziaria. TAR della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 1645/95 del 3 maggio 2001.
Gli ambiti territoriali di caccia devono avere dimensione subprovinciale; nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna vanno computate solo quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni ambientali e non perché meramente inidonee, cone i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie; i volatili allevati in stato di cattività non perdono per questo la qualità di selvatici e pertanto il loro abbattimento per tutto l’anno è illegittimo. TAR della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 753/02 del 7 novembre 2002, depositata in segreteria il 22 novembre 2002.
Sussiste il divieto di edificazione per 10 anni (legge 353/2000) anche a seguito dell’approvazione del Titolo V della Costituzione, ed anche in assenza del piano regionale contro gli incendi boschivi e del catasto comunale della aree percorse dal fuoco (concetto applicabile anche per i divieti di caccia contenuti nello stesso articolo della legge 353/00). Tar della Liguria, Sezione prima, sentenza n. 225/03 del 9 gennaio 2003, depositata in segreteria il 21 febbraio 2003.
È legittimo il provvedimento del prefetto che vieta la detenzione di armi e munizioni ad alcolista cronico. Tar della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 232/03 del 30 gennaio 2003, depositata in segreteria il 27 febbraio 2003.
Sono prevalenti le designazioni che raccolgono il maggior numero di consensi da parte delle associazioni ambientaliste, che designano gli esperti nel direttivo di un Ente Parco. Tar della Liguria, Sezione prima, sentenza n. 354 del 12 dicembre 2002, depositata in segreteria il 19 marzo 2003.
La caccia deve essere vietata in tutti i valichi montani. Nel 20% del territorio sottratto alla caccia non vanno computate le aree dei centri urbani e le fasce di rispetto stradali e ferroviarie. È illegittimo l’addestramento dei cani con sparo nei periodi di caccia chiusa. Le aree percorse dal fuoco vanno sottratte alla caccia per 10 anni. La tutela delle pareti rocciose va estesa a tutte le specie di rapaci protette dalla Convenzione di Berna. TAR della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 1629 del 3 luglio 2003, depositata in segreteria il 6 dicembre 2003.
Annulla il decreto dell’Ente Parco di Portofino
concernente il “piano di controllo faunistico del cinghiale
Gli uccelli in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica e pertanto è illegittimo il loro abbattimento tutto l’anno nelle zone di addestramento cani. È illegittima l’individuazione di due soli ambiti territoriali di caccia perché questi risultano eccessivamente estesi, non omogenei e non delimitati da confini naturali. TAR della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 368 del 1° luglio 2004, depositata in segreteria il 1° settembre 2004.
Quando
la normativa regionale richiede, per la caccia degli ungulati in
periodi dell'anno diversi dai mesi autunnali previsti dall'art. 18 della legge
157/92, il requisito di "adeguati" piani di abbattimento, il calendario
venatorio è illegittimo se il piano faunistico-venatorio provinciale è scaduto,
e se il parere dell'Istituto Nazionale per
La deroga ai periodi da ritenersi essenziali
secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale stabiliti per la caccia al
capriolo deve essere accompagnata da rigorosa istruttoria che deve essere
riscontrata dal parere dell’Istituto Nazionale per
In tema di legittimazione di un ente associativo a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente esiste anzitutto un criterio legale di legittimazione, quello che l'attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349; tale criterio peraltro è non sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto all’altro, secondo il quale, caso per caso, la legittimazione può essere riconosciuta “ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica”, le quali “perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso”. TAR Lombardia, Sezione I sezione di Brescia, n. 398 dell'11 marzo 2011.
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5 della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir. 79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla “sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un dato territorio presuppone secondo logica che esso sia individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito. TAR Lombardia, sezione II, sentenza n. 2156 del 27 maggio 2010.
Varie questioni riguardanti la caccia in aree percorse dal fuoco, definizione della zona Alpi, valichi montani, obbligo referenziaizione e valutazione incidenza capanni, quota protetta di territorio agro-silvo-pastorale. TAR Lombardia, sezione II di Brescia, sentenza n. 1532 dell'11 febbraio 2010, depositata in segreteria il 9 aprile 2010.
Annulla la deliberazione della Giunta provinciale di Como n. 323 del 21 settembre 2006 che consente la cattura di richiami vivi senza indicarne la ragione. TAR Lombardia, sezione IV, sentenza n. 533 del 3 marzo 2010.
In materia di caccia non si può più parlare di
“diritti soggettivi” in quanto, essendo stato il principio della “libertà di
caccia” sostituito da quello della “caccia controllata e programmata” (cfr.
art.
Nelle zone di protezione speciale è vietata la
caccia. TAR della Lombardia, sezione quarta, sentenza n. 105/2008 del 23
gennaio 2008.
Spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti regionali, annullare le deliberazioni regionali che derogano al divieto di caccia per alcune specie di uccelli, in quanto l'esercizio di una facoltà, pur prevista dalla normativa comunitaria, si connette all'adempimento di obblighi comunitari nel momento in cui l'atto di concreto esercizio debba attenersi a presupposti, condizioni e modalità stabiliti in sede comunitaria, la cui verifica competa allo Stato, portatore in materia di interessi unitari e non frazionabili. TAR della Lombardia, Sezione I, sentenza n. 196 del 9 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2002.
Spetta allo Stato l’individuazione delle specie cacciabili; la legge italiana NON ha disciplinato la facoltà di deroga ai divieti di prelievo venatorio come introdotta dall’articolo 9 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. TAR della Lombardia, Sezione I, sentenza n. 202 del 9 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2002.
Spetta allo Stato l’individuazione delle specie cacciabili; la legge italiana NON ha disciplinato la facoltà di deroga ai divieti di prelievo venatorio come introdotta dall’articolo 9 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. TAR della Lombardia, Sezione I, sentenza n. 203 del 9 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2002.
Spetta allo Stato l’individuazione delle specie cacciabili; la legge italiana NON ha disciplinato la facoltà di deroga ai divieti di prelievo venatorio come introdotta dall’articolo 9 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. TAR della Lombardia, Sezione I, sentenza n. 204 del 9 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2002.
È riservata allo Stato l’individuazione delle
specie cacciabili, e spetta allo Stato annullare delibere regionali che
deroghino al divieto di caccia di alcune specie di uccelli; la legge 11
febbraio 1992, n. 157, non ha disciplinato le deroghe ai divieti di prelievo
venatorio, per cui gli atti regionali che attivano tali deroghe sono
illegittimi; il D.P.C.M. 27 settembre 1997, che disciplina tali deroghe, è del
pari illegittimo. TAR della Lombardia, sezione prima, sentenza n. 205/02 del 9
gennaio 2002, depositata in segreteria il 23 gennaio 2002.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come obiettivo principale di mantenere e migliorare nel loro interno gli ambienti naturali; pertanto la mancanza nelle relative concessioni dei programmi di conservazione e ripristino ambientale è motivo di annullamento. TAR della Lombardia, sentenza n. 2648/01 del 21 febbraio 2001, depositata in segreteria il 27 marzo 2001.
Annulla la delibera della Giunta regionale della
Lombardia che consente la cattura di uccelli da richiamo. TAR della Lombardia,
Sezione I, sentenza n. 2163/01 del 7 marzo 2001, depositata in segreteria il 13
marzo 2001.
Annulla la delibera n. 369 approvata dalla Giunta Provinciale di Lecco il 30
settembre 1999 riguardante il piano di prelievo di fagiano di monte e coturnice
nei comprensori alpini di caccia perché fondato su censimenti inattendibili, e
riferito ad una superficie diversa da quella indicata nel piano faunistico
regionale. TAR della Lombardia, sentenza n. 4147 del 23 maggio 2001, depositata
in segreteria il 31 maggio 2001.
Annulla cinque delibere della Regione Lombardia che consentono la caccia in deroga alla direttiva comunitaria. TAR della Lombardia, Sezione I, sentenza n. 7095/01 dell’8 novembre 2001, depositata in segreteria l’8 novembre 2001.
Sospende la deliberazione della Giunta regionale n. 17.867 del 6 settembre 1996. TAR della Lombardia, Sezione prima, ordinanza n. 3042/96 del 6 novembre 1996.
Respinge la richiesta di sospensione del calendario venatorio 1998/1999, TAR delle Marche, ordinanza del 28 agosto 1998, depositata in segreteria il 28 agosto 1998.
Respinge la richiesta di sospensione del calendario venatorio 1999/2000. TAR delle Marche, ordinanza n. 353 del 28 luglio 1999.
Sospende il calendario venatorio 2006-2007 della
Regione Marche per quanto riguarda la preapertura alla fauna migratoria e
l'inclusione tra le specie cacciabili di specie protette dalla direttiva
79/409/CEE. TAR delle Marche, ordinanza n. 600/2006 del 29 agosto 2006.
Il Piano faunistico venatorio, per gli interessi compositi con cui viene in contatto, non può essere oggetto di impugnazione da parte di una sezione provinciale di un’associazione venatoria, la cui legittimazione non può che essere limitata al piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di estendere la portata della decisione in ambito regionale. Il luogo di sintesi delle valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la legittimazione ad impugnare un piano a valenza regionale. TAR delle Marche, Sezione prima, sentenza n. 590 del 27 settembre 2006.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di
affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991) e,
conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della
“corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli
atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di
soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità
tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani
possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli
appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di
medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro ordinamento
giuridico che la soppressione degli animali da affezione (e quindi anche,
indiscutibilmente, dei cani, anche se in stato di randagismo ed a
prescindere da un’eventuale loro stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema
ratio, tale da poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun
altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla legge-quadro n. 281
del 1991. TAR del Piemonte, Sezione II, sentenza n. 2698 del 28 aprile 2010,
depositata in segreteria il 28 maggio 2010.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”). Tali principi, con specifico riferimento alla Regione Piemonte, hanno ricevuto specifica attuazione nella legge regionale n. 34 del 1993, la quale ribadisce, all’art. 5, che la soppressione degli animali di affezione può essere fatta soltanto con modalità eutanasiche, “esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale”. Ne deriva che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla legge-quadro n. 281 del 1991. TAR Piemonte, sentenza del 28 aprile 2010, depositata in segreteria il 28 maggio 2010.
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
stabilisce che le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere
preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e
“coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di colture
altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in questione non vale
ad escludere il secondo dei presupposti individuati dalla legge perché
l’impiego dell’avverbio “preferibilmente” indica chiaramente che la
depressività agricola non costituisce requisito inderogabile ai fini
dell’istituzione dell’azienda. TAR del Piemonte, Sezione I, sentenza n. 2065
del 18 giugno 2009, depositata in segreteria il 21 luglio 2009.
Annulla l'ordinanza del sindaco di Caravino che aveva vietato l'attività venatoria nell'intero territorio comunale, perché adottata anche per finalità diverse dall'incolumità dei cittadini, e perché mancano altri requisiti tipici del potere di ordinanza, quali l'eccezionalità e l'imprevedibilità del pericolo, e la contingenza della misura adottata, cioè la sua temporaneità e provvisorietà. TAR del Piemonte, seconda sezione, sentenza n. 88 del 6 dicembre 2005, depositata in segreteria il 16 gennaio 2006.
Annulla la deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 2001 della Giunta regionale di Vercelli sull'eradicazione del cinghiale, in quanto non giustificata da circostanze eccezionali. TAR del Piemonte, sentenza n. 873/01 dell'11 aprile, depositata in segreteria l'11 aprile 2001.
Le sezioni delle associazioni ambientaliste non possono proporre ricorso amministrativo in luogo dei rispettivi organi nazionali. TAR del Piemonte, sentenza n. 1197/03 del 3 ottobre 2003, depositata in segreteria il 3 ottobre 2003.
L’allenamento e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce una vera e propria forma di caccia e non può quindi aver luogo al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge 157/1992 e dalla legge regionale. TAR del Piemonte, sentenza n. 1735/03 del 29 ottobre 2003, depositata in segreteria il 2 dicembre 2003.
Devono ritenersi inammissibili le censure contro un
regolamento con cui la provincia abbia dettato norme per l'attuazione la deliberazione
della giunta regionale in materia di coordinamento della vigilanza volontaria
in campo venatorio, quando non sia stata tempestivamente impugnata la
deliberazione regionale, atto presupposto. TAR del Piemonte, Torino,
Sezione prima, sentenza n. 397 del 10 marzo 2004.
Le previsioni dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e degli artt. 9 e 10 della l.r. Puglia 13 agosto 1998 n. 27 delineano un sistema in cui gli effetti del piano faunistico venatorio regionale sono riportati, appunto, all’approvazione da parte della Regione dello strumento programmatorio; è, infatti, a questo momento che deve essere riportata l’istituzione delle <<oasi di protezione, …(delle) zone di ripopolamento e cattura, ..(dei) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ..(delle) zone di addestramento cani, nonché …(degli) A.T.C.>> (art. 9, 9° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27), senza che la detta conclusione possa essere modificata dalla disposizione (art. 10, 5° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27) che prevede che i proprietari delle aree possano manifestare la propria opposizione all’istituzione di un’oasi di protezione successivamente alla notificazione della deliberazione che approva il piano faunistico provinciale (in buona sostanza, si tratta, infatti, di una semplice opposizione antecedente alla vera e propria entrata in vigore del vincolo; entrata in vigore che è riportata alla successiva fase dell’approvazione del Piano faunistico regionale, in asssenza di opposizioni). TAR Puglia, Lecce, Sezione I, sentenza n. 1387 del 9 giugno 2010, depositata in segreteria il 9 giugno 2010.
Il rapporto tra i valori della protezione della
fauna e della flora garantita con la creazione di parchi e riserva ed il
diritto di caccia, garantito con la individuazione del limite del 30% del
territorio agro-silvo-pastorale entro cui esercitare l’attività venatoria, alla
luce delle sentenze della Consulta nn. 448/1997 e 169/1999, va inteso nel senso
che a) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale e che b) l’esercizio
della attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di
conservazione della fauna selvatica (e non arrechi danno effettivo alla
produzioni agricole). TAR Puglia, Bari, Sezione prima, sentenza n. 2894 del 19 luglio
2006.
Mentre il terzo comma dell’art. 10 della legge n. 157/92 limita le aree che possono essere inibite alla caccia al 30% del territorio agro-silvo-pastorale, il successivo art. 21, c. 1, lett. b), nell’elencare i divieti posti ai cacciatori, esclude espressamente l’esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone. La quota dal 20 al 30% prevista nel terzo comma dell’art. 10 non è inoltre indicata come quota massima, come invece espressamente previsto dal successivo quinto comma per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata. Da ciò la conclusione (cfr. TAR Lazio , II Sez, n. 231/98; TAR Basilicata n. 199/2003) per cui la ratio legis non si identifica nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere, ma piuttosto - qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico - nel destinare comunque una superficie compresa tra il 20 ed il 30 per cento alla tutela della fauna. TAR Puglia, Bari, Sezione prima, sentenza n. 2894 del 19 luglio 2006.
Gli animali di allevamento restano di proprietà privata anche dopo la liberazione, e pertanto una zona di addestramento cani può funzionare anche in periodo di chiusura della caccia. Tar della Puglia, Sezione seconda, sentenza n. 834 del 6 marzo 2008, depositata in segreteria il 9 aprile 2008.
Sospende l’ordinanza del Comune di Brindisi che
vieta la somministrazione di cibo a cani, gatti e colombi, in quanto questa non
necessariamente viene fatta in violazione di norme igieniche. TAR per
I d.p.r. istituitivi di parchi nazionali si collocano nella gerarchia delle fonti come normativa di rango secondario che trova il proprio fondamento nella stessa legge quadro 394/91, quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi; ne consegue oltre alla possibilità per i soggetti aventi legittimazione ed interesse di chiederne l’annullamento al GA, la stessa possibilità per il giudice anche d’ufficio di disapplicazione, secondo il principio di legalità e di iuria novit curia, in ipotesi di lesione anche di posizioni di interesse legittimo. TAR Puglia (Bari), sezione terza, sentenza n. 500 del 25 marzo 2011.
Le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di un'eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell’associazione. TAR Puglia (Lecce), sezione prima, sentenza n. 800 del 4 maggio 2011.
Sospende in parte il calendario venatorio 1994-1995 della Regione Sardegna. TAR della Sardegna, ordinanza n. 109/95 dell’8 febbraio 1994, depositata in segreteria il 9 febbraio 1995.
Annulla in parte il calendario venatorio 1995-1996 della Sardegna. TAR della Sardegna, sentenza n. 1991/95 del 5 dicembre 1995, depositata in segreteria il 20 dicembre 1995.
Sospende in parte il calendario venatorio
1999/2000. TAR della Sicilia, Sezione di Catania, ordinanza n. 2860/99 del 15
dicembre 1999, depositata in segreteria il 16 dicembre 1999.
È inammissibile
l’intervento ad adiuvandum (spiegato, nella specie, da Assoarmieri e Comitato
Nazionale Caccia e Natura), nel ricorso avverso il provvedimento di diniego al
rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ove l’interesse
azionato dalle associazioni sia volto alla tutela di interessi di carattere
economico o di sviluppo dell’esercizio della caccia. Nel determinare i
requisiti di carattere soggettivo per il rilascio della licenza di porto di
fucile e nel valutare, nel caso concreto, la sussistenza di tali requisiti da
parte dell’organo che è preposto al rilascio e/o alla revoca del titolo
autorizzatorio, vengono perseguiti infatti fini di interesse pubblico, quali la
difesa dell’ordine pubblico mediante una ponderata e rigorosa disciplina delle
armi di uso privato, che non collidono con gli interessi azionati dalle
associazioni intervenute le quali nessun pregiudizio ricavano dal provvedimento
impugnato. TAR Sicilia, Catania, sezione II, sentenza n. 1801 del 5 novembre
2007.
Sono vigenti nella
Regione Siciliana le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree
naturali protette del 17 giugno 1997. Si applicano nella Regione Siciliana i
criteri minimi di protezione delle ZPS e ZSC previsti dal D. M. del 17 ottobre
2007. TAR Sicilia, Sezione I, Palermo, sentenza n. 302 del 22 ottobre 2009.
depositata in segreteria il 4 febbraio 2009.
Sospende l’ordinanza del Sindaco di Collesano n. 52 del 21 aprile
2009, che autorizza la cattura e l’uccisione di “suidi” nel territorio
comunale. TAR Sicilia, sezione I, ordinanza n. 631/2009 del 16 giugno 2009, depositata
in segreteria il 16 giugno 2009.
Sospende l’ordinanza del Sindaco di Petralia Sottana n. 28 del 23
aprile 2009, che autorizza la cattura e l’uccisione di “suidi” nel territorio
comunale. TAR Sicilia, sezione I, ordinanza n. 632/2009 del 16 giugno 2009,
depositata in segreteria il 16 giugno 2009.
Sospende l’ordinanza del Sindaco di Castelbuono n. 34 del 4 maggio
2009, che autorizza la cattura e l’uccisione di “suidi” nel territorio comunale.
TAR Sicilia, sezione I, ordinanza n. 633/2009 del 16 giugno 2009, depositata in
segreteria il 16 giugno 2009.
Sospensiva calendario venatorio (il provvedimento
impugnato non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di
migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come
individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto
degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92, per cui in parte qua, nei limiti
anzidetti, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile e va quindi accolta
la domanda di sospensione del primo provvedimento impugnati con il ricorso in
epigrafe). TAR della Sicilia, Sezione I, ordinanza 730 del 17 luglio 2009.
Gli articoli 13 e 18 L. 349/86 si limitano ad attribuire alle associazioni ambientaliste riconosciute in via generale la legittimazione processuale, senza porre distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni locali: con la conseguenza che sarebbe ingiustificatamente restrittiva un'interpretazione che, imponendo all'associazione limiti non previsti dal dettato normativo quanto alla facoltà statutaria di organizzarsi sul territorio, richiedesse sempre e comunque l'intervento degli organi centrali per l'esercizio in concreto di tale legittimazione. TAR Sicilia (Palermo), Sez. I, sentenza n. 546 del 23 marzo 2011
Violazione della Convenzione di Berna: 33.850
uccelli da uccidere non sono "piccola quantità", pertanto la delibera
della Regione Lombardia che autorizzava il rifornimento di richiami vivi
tramite impianti fissi di cattura è stata annullata. - TAR Toscana, I Sezione,
sentenza n. 1331 del 19 maggio 1998.
Sospende la deliberazione del Consiglio regionale n. 170 del 17 settembre 2001
che consente il prelievo in deroga di passero e passera mattugia. TAR della
Toscana, sezione terza, decreto n. 1103 del 3 ottobre 2001.
Nega la sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Pietrasanta per cattura e uccisione dei piccioni di città. TAR della Toscana, sezione seconda, ordinanza n. 579 del 14 maggio 2002.
Ai piccioni inselvatichiti, quantunque non siano una specie propriamente selvatica, si applica per analogia il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 157 del 1992 non possono essere contenute se non con metodi ecologici, quale non può definirsi il ricorso alla caccia. TAR della Toscana, sezione seconda, sentenza n. 1165 del 16 gennaio 2003, depositata in segreteria il 2 aprile 2003.
È illegale la tecnica della braccata per
l’abbattimento dei cinghiali nelle aree protette. TAR della Toscana, sezione
terza, sentenza n. 3180 del 22 aprile 2004, depositata in segreteria l’11
agosto 2004.
Se è pacifico il potere
dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di
polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si
svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali,
sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste in contrasto una
norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via
preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in
spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la
legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale,
implicante anche l’uso degli animali. TAR Toscana, Sezione prima, sentenza n.
1536 del 26 maggio 2008, depositata in segreteria il 26 maggio 2008.
La mancata indicazione dei requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo, e, per l’effetto, dell’urgenza dell’intervento e dell’impossibilità di utilizzare gli altri strumenti previsti dal sistema, vizia irreparabilmente l’ordinanza impugnata che consente l'abbattimento dei piccioni, rendendone inevitabile la declaratoria di illegittimità. Ciò tanto più che vi sono fondati motivi per escludere la sussistenza dei requisiti stessi, sia per il tipo di situazione, sia perché la data degli accertamenti effettuati dall’Azienda Sanitaria Zona Mugello non viene specificata nell’ordinanza sindacale e, quindi, non si riesce a comprendere se si tratti di accertamenti recenti, oppure (come verificatosi in altri casi) piuttosto risalenti (tali, pertanto, da escludere ipso facto il requisito dell’urgenza del provvedere). TAR Toscana, Sezione II, sentenza n. 2584 del 2 dicembre 2009.
L’abbattimento della fauna costituisce un’opzione del tutto subordinata ed eventuale rispetto all’utilizzo di metodologie ecologiche. È necessario, in altre parole che i piani provinciali di abbattimento diano conto del previo esperimento di metodi ecologici e che l'inefficacia di detti metodi incruenti sia stata certificata dall'INFS. TAR Toscana, Sezione seconda, sentenza n. 12/2010 del 15 dicembre 2009, depositata in segreteria il 9 gennaio 2010.
Il controllo delle specie dannose possa avvenire solo con il parere dell'INFS (oggi ISPRA); il Comune di Pontedera non è competente a prendere provvedimenti per i danni all'agricoltura; e mancano le condizioni di emergenza che potrebbero giustificare un intervento per motivi sanitari. TAR della Toscana, Sezione II, sentenza n. 6883 del 26 ottobre 2010, depositata in segreteria il 30 dicembre 2010.
La legittimazione a ricorrere sussiste in quanto un soggetto giuridico possa vantare la titolarità di una posizione incisa dell’azione amministrativa e ciò non accade quando un comitato spontaneo di cittadini è invece caratterizzato da una forma associativa temporanea, essendo volto alla protezione dei soggetti che ne sono parte e non ha una sua personalità giuridica distinta da questi ultimi, né può ritenersi dotato di quel carattere di stabilità consistente nel fatto di svolgere all’esterno la propria attività da tempo ed in via continuativa. TAR Toscana, Sezione seconda, sentenza n. 567 dell'1 aprile 2011.
L’azione delle associazioni “no profit” può essere agevolata sotto il profilo fiscale ma il legislatore può esentare lo Stato dal pagare le spese processuali a quelle associazioni che godono di introiti superiori al limite di legge, specie quando quegli introiti derivano da versamenti degli associati corrisposti anche allo specifico scopo di tutelare in giudizio interessi diffusi. TAR Toscana, Sezione seconda, sentenza n. 569 dell'1 aprile 2011.
Invia alla Corte Costituzionale la legge della Toscana n. 20/2002 che all'articolo 7 stabilisce che il calendario venatorio venga approvato per legge impedendo così agli interessati ogni tutela giurisdizionale. TAR Toscana, sezione seconda, sentenza n. 1467 del 3 maggio e 1° giugno 2011, depositata in segreteria il 7 ottobre 2011.
Il Collegio ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico) il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che pertanto ai sensi di legge non possono essere contenute se non con metodi ecologici, quale non può definirsi il ricorso alla caccia peraltro operato al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi. Da tanto consegue che, ai sensi dell’invocato art. 19 della legge nazionale n. 157/92, i controlli su tale fauna andavano effettuati attraverso l’utilizzo di metodi ecologici previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna, ora denominato ISPRA. TAR Emilia-Romagna, Sezione II, sentenza n. 812 del 9 novembre 2011, depositata in segreteria il 29 novembre 1911.
I Comuni non sono competenti a vietare gli spettacoli dei circhi. TAR di Trento, sentenza n. 33/94 del 14 gennaio 1994.
Respinge il ricorso contro il calendario venatorio 1998-1999. TAR dell’Umbria, sentenza n. 416/99 del 19 maggio 1999, depositata in segreteria il 21 maggio 1999.
Il Comune non può vietare la caccia per una generica situazione di pericolo. TAR Umbria, sentenza n. 498 del 5 giugno 2007.
Dichiara fondato il ricorso contro il calendario venatorio 1994 della Regione autonoma Valle d’Aosta. TAR della Valle d’Aosta, Sentenza n. 7/96 del 16 novembre 1995, depositata in cancelleria il 26 gennaio 1996.
Respinge l’istanza di sospensione della nota che amplia le categorie dei soggetti legittimati all’abbattimento dei cinghiali. TAR della Valle d’Aosta, ordinanza n. 33/98 del 15 luglio 1998.
Il Corpo Forestale non può ampliare le categorie di soggetti autorizzati ad abbattere i cinghiali indicate nella Legge regionale. TAR della Valle d’Aosta, sentenza n. 56/2000 del 19 gennaio 2000, depositata in cancelleria il 20 marzo 2000.
Annulla la nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Museo regionale di Scienze naturali, designato da un'associazione non valdostana. TAR della Valle d'Aosta, sentenza n. 99/2000 del 16 marzo 2000, depositata in segreteria il 14 aprile 2000.
Sospende la delibera della Giunta regionale della Valle d’Aosta che consente l’abbattimento dei cinghiali. TAR della Valle d’Aosta, ordinanza n. 39/2000 del 10 maggio 2000.
Annullamento delle delibere della Giunta regionale
del Veneto che consentono caccia di fringuello e peppola - TAR del Veneto,
sentenza n. 207/96 del 14 dicembre 1995, depositata in segreteria il 17
febbraio 1996.
Respinge la domanda di sospensione del calendario venatorio del 1996/1997. TAR
del Veneto, sezione seconda, ordinanza n. 1462/96 del 5 settembre 1996.
Respinge la domanda di sospensione del tesserino venatorio del 1996/1997. TAR del Veneto, sezione seconda, ordinanza n. 1463/96 del 5 settembre 1996.
Sospende la delibera della Giunta regionale per la gestione di impianti di cattura degli uccelli n. 3889 del 2 settembre 1996. TAR del Veneto, sezione seconda, ordinanza n. 1602/96 del 23 ottobre 1996.
Annullamento del calendario venatorio del Veneto
del 1996/1997 perché non è stato seguito il parere dell'INFS riguardante la
quaglia, la starna ed il fagiano in cattivo stato di conservazione. - TAR del
Veneto, sezione II, sentenza n. 688 del 22 gennaio 1998.
Annulla il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2496 del 1° dicembre 2000, che nomina un rappresentante di Ekoclub International tra i componenti della Commissione Faunistico-Venatoria Regionale. TAR del Veneto, sentenza n. 954/2001 del 4 aprile 2001, depositata in segreteria il 9 aprile 2001.
Annulla parzialmente il calendario venatorio del Veneto per il 2000/2001 in vari punti che si discostano dal parere dell’INFS. TAR del Veneto, sentenza n. 2626/2001 del 17 maggio 2001.
Le persone incaricate di eseguire il controllo degli uccelli ittiofagi nella Regione Veneto devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio, non bastando il solo possesso di porto d’armi. TAR del Veneto, Sezione seconda, sentenza n. 2613/2003 del 2 aprile 2003.
È illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco, sulla scorta del combinato disposto dagli artt. 32 legge n. 833/78 e 54 legge n. 267/2000, consenta l'abbattimento dei colombi tramite armi da fuoco e con le modalità proprie della disciplina sulla caccia, qualora venga omessa ogni motivazione inerente all'urgenza ed all'indifferibilità del fenomeno che si vuol contrastare, la cui estrinsecazione è necessaria al fine di giustificare l'uso di tale eccezionale potere e qualora non risulti fondata su alcun approfondimento del nesso causale tra la presenza dei colombi e il pericolo per la salute. La previsione dell'abbattimento "nel territorio comunale, ma al di fuori del centro abitato" risulta inoltre incongrua e illogica sia che il termine centro abitato venga inteso in senso tecnico (l'utilizzo delle armi da fuoco in periferia comporterebbe infatti un grave pericolo per l'incolumità pubblica), sia in senso atecnico (in questo caso sarebbe vanificato lo scopo dell'ordinanza, posto che i colombi si insediano proprio in prossimità degli edifici). TAR del Veneto, Venezia, Sez. III, sentenza n. 54 del 14 gennaio 2004.
Annulla l’ordinanza del Sindaco di Caldogno che consente l’abbattimento dei colombi di città omettendo di prendere in considerazione altri metodi non cruenti. TAR del Veneto, Sezione seconda, sentenza n. 429/06 del 22 febbraio 2006, depositata in segreteria il 24 febbraio 2006.
È illegittima l’ordinanza che consente l’abbattimento dei colombi da parte dei cacciatori in possesso di regolare licenza con i tempi previsti dal calendario venatorio 2006/07, nella parte in cui abilita indiscriminatamente tutti i cacciatori che esercitano l’attività venatoria all’abbattimento degli animali, in palese contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell’ambito dei piani di abbattimento. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Comune di Camisano (n.c.) - TAR Veneto, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3512.
Il provvedimento di istituzione di un’area di rispetto con divieto di caccia, in quanto limitativo dello svolgimento dell’attività di caccia, incide esclusivamente sugli interessi di coloro che hanno titolo all’esercizio della stessa, sicché è carente di legittimazione il mero proprietario del terreno su cui la caccia viene vietata (e che hanno un interesse quanto meno neutro - se non addirittura collimante - rispetto al provvedimento di divieto, non venendone da questo danneggiati). - TAR Veneto, Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 73.
È illegittima l'ordinanza del Comune di Verona che consente ad un numero indiscriminato di cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale. L'ordinanza, infatti, è in palese contrasto con il dettato normativo dell’art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell’ambito dei piani di abbattimento. TAR Veneto, Sezione II, sentenza n. 3357/07 del 17 ottobre 2007.
La chiusura dell'esercizio per un mese per aver
cucinato uccelli appartenenti a specie protette non può essere ripartita in più
periodi di scarsa affluenza della clientela, né essere irrogata durante le
ferie estive. TAR del Veneto, sezione terza, sentenza n. 444/08 del 25 febbraio
2008.
Ai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di
fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico),
si deve applicare il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche,
che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è
la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi
(cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare,
ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie
venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali). TAR del Veneto,
sezione seconda, sentenza n. 862/08 del 20 marzo 2008.
L'allevamento, addomesticamento o inanellamento di
esemplari di esemplari di specie della fauna selvatica non vale a non
considerare più tali esemplari come facenti parte della stessa fauna selvatica.
TAR del Veneto, seconda sezione, sentenza n. 1870/08 del 25 giugno 2008.
Dichiara improcedibile il ricorso della LAC contro
l’ordinanza del 7 giugno 2008 del Comune di Pederobba che ordina l’abbattimento
dei piccioni, essendo cessata la materia del contendere per revoca
dell’ordinanza. TAR del Veneto, sezione seconda, sentenza n. 3273/08 del 22
ottobre 2008.
Ritiene di dover applicare ai piccioni
inselvatichiti il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che
per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, ed annulla pertanto l’ordinanza
del Comune di Ronco all’Adige che ordina l’abbattimento dei piccioni. TAR del
Veneto, sezione seconda, sentenza n. 3274/08 del 22 ottobre 2008.
Dichiara irricevibile il ricorso della LAC per
l’annullamento delle determine dirigenziali che consentono l’abbattimento delle
volpi, per tardività del ricorso. TAR del Veneto, sezione seconda, sentenza n.
3275/08 del 22 ottobre 2008.
Spetta al TAR, e non alla Regione del Veneto,
decidere sull’asserita illegittimità della determinazione dirigenziale n. 484
del 7 marzo 2008, che sospende la caccia per l’intera stagione venatoria
2008/2009 nell’Azienda faunistico-venatoria “Valle Ripiego”. Annulla pertanto
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto dell’8 agosto 2008, n. 2323.
TAR del Veneto, sezione seconda, sentenza n. 3276/08 del 22 ottobre 2008.
Si applica ai piccioni inselvatichiti lo stesso
regime vigente per le specie selvatiche. I sindaci non hanno alcun potere di
consentire la caccia ai piccioni. TAR Veneto, sezione seconda, sentenza n, 3274
del 22 ottobre 2008, depositata il 24 ottobre 2008.
È improcedibile il ricorso amministrativo qualora, nelle more della sua decisione, sia stato presentato ricorso giurisdizionale. TAR Veneto, sezione seconda, sentenza n. 3276 del 22 ottobre 2008, depositata il 24 ottobre 2008.
È illegittimo il divieto per la popolazione di nutrire gatti randagi, stabilito dal Comune. TAR Veneto, sezione terza, sentenza n. 6045 del 28 ottobre 2010, depositata in segreteria il 16 novembre 2010.
Il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente non preclude che siano legittimate a proporre ricorso anche associazioni non riconosciute dal Ministero previa verifica, da effettuarsi in sede giurisdizionale caso per caso, della titolarità dell’interesse alla protezione ambientale sulla base degli indici di rappresentatività posseduti in concreto. Una diversa opinione non sarebbe conforme a Costituzione (artt. 24, 103 e 113), se si intendesse attribuire in via esclusiva all’Amministrazione il potere di selezionare i soggetti legittimati ad agire in giudizio, così impedendo l’accesso alla tutela giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni soggettive differenziate e qualificate, definibili quali interessi legittimi. La legittimazione a ricorrere spetta anche ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su un territorio circoscritto. Altrimenti opinando le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione in caso d'inerzia delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. TAR Veneto, sezione terza, sentenza n. 803 del 9 maggio 2011.
Respinge il ricorso contro il calendario venatorio perché la Regione ha motivato i discostamenti dal parere dell'ISPRA. TAR Veneto, sezione prima, sentenza n. 1508/2011 del 4 ottobre 2011.
Aggiornato il 15 gennaio 2012.