SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Attenzione: le sentenze sono in ordine decrescente di data


Non è incostituzionale la legge della Regione autonoma della Sardegna del 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in  cui prevede che l'assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta, anziché dell'ISPRA. Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 23 gennaio 2012, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2012.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo di gestione dell’area protetta; e dell’articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua. Corte costituzionale, sentenza n. 263 del 5 ottobre 2011, depositata in segreteria il 12 ottobre 2011.

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Liguria n. 191 del 28 settembre 2010, n. 15, che consente la caccia degli uccelli migratori fino a mezz'ora dopo il tramonto. Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 10 maggio 2011, depositata in segreteria il 15 giugno 2011.

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Lombardia n. 16 del 21 settembre 2010, dell'articolo 2 della legge regionale della Regione Toscana n. 50 del 6 ottobre 2010 e dell'articolo 34 della legge regionale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994, che disciplinano la cattura di uccelli da richiamo. Corte costituzionale, sentenza n. 190 del 10 maggio 2011, depositata in segreteria il 15 giugno 2011.

Dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni). La legge, infatti, all'articolo 4 contiene norme per la tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, indipendentemente dalla caccia e dalla disciplina dei parchi naturali; all'articolo 8, comma 4, consente ad alcune categorie di persone la raccolta in quantità illimitata di funghi epigei, in deroga al limite stabilito da legge statale; all'articolo 11, commi 1 e 2, attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette, potere che spetta invece al Ministero dell'ambiente; all'articolo 22, comma 6, prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, rapporto che spetta invece allo Stato; ed all'articolo 33, comma 3, consente l’abbattimento, all’interno delle oasi di protezione, di determinate specie per motivi biologici, igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole e forestali ed al patrimonio ittico, con il parere dell’osservatorio faunistico provinciale anziché dell’Istituto nazionale della fauna selvatica come previsto dalla Legge 157/1992. Corte costituzionale, sentenza n. 151/2011 del 18 aprile 2011, depositata in cancelleria il 21 aprile 2011.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la quale prevede l’istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l’individuazione di strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n. 366 del 1992) - la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell’àmbito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). Corte Costituzionale, sentenza n. 44 dell'11 febbraio 2011.


Solo i cacciatori residenti nei comuni dei parchi naturali e delle aree contigue possono esercitare la caccia nelle aree contigue stesse. Corte Costituzionale, sentenza n. 315 del 3 novembre 2010, depositata l'11 novembre 2010.

 

Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 e dell’articolo 34 della legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3, che consentono la cattura di uccelli come richiami vivi. Corte costituzionale, sentenza n. 266 del 7 luglio 2010.

 

Il principio di rappresentatività, di cui all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001); in particolare, detta disposizione, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. Corte costituzionale, sentenza n. 268 del 22 luglio 2010.

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 13 del 30 luglio 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia, che estende anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di legge la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto; dell'articolo 37, comma 1, della legge stessa, che estende la caccia a tutte le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, anche se non indicate dall'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, invadendo così un campo di competenza statale; e dell'articolo 48, comma 6, della legge n. 13 del 30 luglio 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, applicando a tutto il territorio regionale il regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, destina a protezione della fauna una minor percentuale del territorio agro-silvo-pastorale del territorio. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 23 giugno 2010, depositata in segreteria il 1° luglio 2010.

Dichiara l'illegittimità costituzionale di parte della Legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 26 maggio 2010, depositata in segreteria il 4 giugno 2010.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I. Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I. Corte costituzionale, ordinanza n. 53/2010 del 10 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010.

Dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dettate dalla Regione Veneto in materia di tutela degli habitat naturali. Corte Costituzionale, sentenza n. 316 del 30 novembre 2009, depositata in segreteria il 4 dicembre 2009.

 

Il paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). È inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela […] apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Inoltre, l’esplicito divieto di applicare “i limiti all’attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991”, previsto dall’art. 8, c. 1, lettera c) della legge regionale della Liguria n. 34 del 2007, è costituzionalmente illegittimo. Vale, al riguardo, quanto è stato affermato (sentenza n. 165 del 2009), e cioè che “la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome” e che “le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili” hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)”. Corte Costituzionale, sentenza n. 272 del 29 ottobre 2009.

 

Dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 (commi 1 e 3), 19, 23 (commi 8 e 9) e 44 della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008. La destinazione dell’intero territorio del Friuli-Venezia Giulia a Zona Alpi limita irragionevolmente la quota di territorio da destinare a protezione della fauna. I criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria non rispettano quelli fissati dalla Legge 157/1992. L’estensione della caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie a tutto l’anno costituisce un’irragionevole deroga alla rigida disciplina stabilita dalla legge statale. L’utilizzo delle reti per la cattura degli uccelli contrasta con le disposizioni della Convenzione di Berna del 1979. Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 18 maggio 2009 (udienza pubblica del 31 marzo 2009).

 

Dichiara l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Lombardia n. 20 del 6 agosto 2007, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)». Infatti la legge in esame consente il prelievo in deroga in attuazione delle previsioni citate negli articoli 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarati incostituzionali con sentenza n. 250 del 25 giugno 2008. Corte Costituzionale, sentenza n. 405 del 3 dicembre 2008, depositata in cancelleria il 12 dicembre 2008.

 

La Provincia di Bolzano deve disporre che siano indicate le motivazioni delle deroghe sulla caccia. Non può definire i giardini zoologici in modo difforme dalla legislazione statale. Non può fissare requisiti strutturali ed organizzativi per i giardini zoologici invadendo la competenza statale. L'assessore della Provincia di Bolzano non può ordinare abbattimenti di ungulati senza il parere dell'INFS (oggi ISPRA). La Provincia di Bolzano non può fissare sanzioni penali invadendo la competenza dello Stato. Corte Costituzionale, sentenza n. 387 del 19 novembre 2008, depositata in cancelleria il 25 novembre 2008.

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2  Le Regioni possono esercitare un potere di deroga rispetto ai limiti indicate dalle direttive comunitarie, ma è fatto salvo il potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato a garantire un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Pertanto, il legislatore regionale, nello stabilire che l’esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale all’ articolo 19-bis della Legge 157/1992. In particolare, l’autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Corte Costituzionale, sentenza n. 250 del 25 giugno 2008, depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Legge della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri per pretesa invasione di un campo di competenza dello Stato. Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 20 giugno 2008.

Non dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 4, della Legge regionale della Regione Toscana, come modificato dall'articolo 11 della Legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, che consente di tenere richiami vivi senza anellini, in quanto tale norma è stata modificata da successiva legge regionale del 2007. Corte Costituzionale, ordinanza n. 36 del 21 febbraio 2008.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), che consente di detenere richiami vivi privi dell'anello di riconoscimento, in violazione dell'articolo 5 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Corte Costituzionale, sentenza n. 441 del 6 dicembre 2006, depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

Sono inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della legge regionale 12 luglio 2002, n. 14, della Regione Emilia-Romagna sulla caccia alla volpe, sul numero di giornate per la caccia da appostamento e sul limite di capi abbattibili di tortora e di beccaccia. Corte Costituzionale, sentenza n. 332 dell'11 ottobre 2006, depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Annulla la delibera n. 88 emessa il 17 febbraio dalla Giunta regionale della Calabria, che consentiva la caccia nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, cioè in un periodo non consentito dalla normativa nazionale e comunitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 313 del 18 luglio 2006, depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

Dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative del Friuli-Venezia Giulia, laddove consentivano  che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica ritenuta "nociva" – autorizzati, ai sensi dell'articolo 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999 n. 30, dall'Assessore delegato in materia di caccia – procedessero, oltre che gli organi di vigilanza e i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cui l'articolo 37 fa espresso rinvio, anche le riserve di caccia, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti, in quanto qualificate dalle citate norme regionali come «conduttori a fini faunistico venatori dei fondi». È  tassativa l'indicazione dei soggetti autorizzati a tale scopo (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali), a cui non possono aggiungersene altri, quali, potenzialmente, tutti i cacciatori iscritti alle riserve di caccia della Provincia di Pordenone, di volta in volta inserite nei piani di abbattimento. Si tratta chiaramente di attività non svolta per fini venatori, perché l'abbattimento di fauna nociva – che  peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci - risulta previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema. Non trattandosi nella specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l'art. 6, numero 3, dello statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna. La norma censurata è pertanto costituzionalmente illegittima limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi. Corte Costituzionale, sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005, depositata il 21 ottobre 2005.

Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Puglia n. 15 del 25/8/2003, nella parte in cui consentiva sino ad un'ora dopo il tramonto la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente. La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 «è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna». Corte Costituzionale, sentenza n. 391 del 12 ottobre 2005, depositata il 21 ottobre 2005.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa», sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. - Corte Costituzionale, 18 marzo 2005, sentenza n. 110.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione. La sospensione del rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio della caccia per i non residenti, anche in ragione della transitorietà, trova la propria ratio nel principio del collegamento del cacciatore con il territorio - principio affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992) - e può pertanto considerarsi frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale che non trasmoda in manifesta irrazionalità. Corte Costituzionale, 9 luglio 2004 (dec. 7 luglio 2004), sentenza n. 220.

Non spettava allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici». Corte Costituzionale, sentenza n. 129 del 26 aprile 2004, depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.

Respinge il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 90 del 15 gennaio 2003, che aveva sospeso la caccia in deroga a passeri e storni e quella di selezione agli ungulati. Corte Costituzionale, sentenza n. 326 del 16 ottobre 2003, depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003. 

Dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002); e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), in materia di organizzazione del Corpo forestale dello Stato; i citati articoli violano dell’art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e di profilassi internazionale, nonché dell’art. 118 della Costituzione, potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto dalla legge statale. Corte Costituzionale, sentenza n. 313 del 13 ottobre 2003, depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.

Le Regioni non possono prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale. Corte Costituzionale, sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003, depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003. 

La legge della Regione Marche n. 12 del 24 luglio 2002 non invade la sfera di competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, trattando di detenzione e commercio di animali esotici esclusivamente dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza sanitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 4 giugno 2003, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.

La Provincia autonoma di Trento non può prevedere specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, né omettere di prevedere l’obbligatorietà del parere dell’INFS preliminare all’adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia. Corte Costituzionale, sentenza n. 227 del 19 giugno 2003, depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.

Il mutato assetto delle competenze delineato dal novellato art. 117 della Costituzione non consentirebbe alla Regione di portare il termine di chiusura della stagione venatoria ad una data diversa da quella stabilita dalla legge n. 157 del 1992, che il ricorrente configura come "legge posta a tutela dell’ambiente". Peraltro, se può ritenersi che, anche alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, gli aspetti più strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrino nella competenza esclusiva regionale, da esercitarsi comunque in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non potrebbe dubitarsi che la competenza attribuita allo Stato nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca limite alla potestà regionale nella materia. L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.La tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente una "materia", essendo invece l’ambiente da considerarsi come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Lo statuto speciale della Regione Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza primaria della regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei "principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica", delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", nonché degli "obblighi internazionali" (art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna). La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all’autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.In questo quadro, la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Entro questi limiti, la disciplina statale deve essere applicata anche nella Regione Sardegna, fermo restando che altri aspetti connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrano nella competenza di quest’ultima. La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Vi è un "nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all’elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio". La legge regionale impugnata ha inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando la chiusura della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale. In base alla legge impugnata, la stagione di caccia è stata così prolungata per diverse specie di fauna selvatica (alzavola, cesena, colombaccio, beccaccia, beccaccino, marzaiola, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello) oltre il termine del 31 gennaio, secondo quanto risulta dal calendario venatorio 2002/2003 contenuto nel decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna del 3 luglio 2002, n. 19/V. L’estensione del periodo venatorio operata in tal modo dalla regione costituisce una deroga rispetto alla previsione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculiare del territorio sardo, anche in considerazione del fatto che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, organismo tecnico scientifico cui lo Stato italiano ha affidato compiti di ricerca e consulenza sulla materia, ha espresso in proposito un valutazione negativa. Né essa può farsi rientrare tra le deroghe al regime di protezione della fauna selvatica che la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consente all’art. 9 solo per le finalità ivi indicate, rivolte alla salvaguardia di interessi generali (sentenza n. 168 del 1999), fra le quali non possono essere comprese quelle perseguite dalla legge regionale impugnata. La deroga stabilita dalla Regione Sardegna non trova alcuna giustificazione nemmeno nella normativa comunitaria e internazionale in materia di protezione della fauna selvatica che richiede, rispettivamente, che gli Stati membri provvedano, in relazione alle specie migratrici, "a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione" (art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE), e che debbano essere protetti, "almeno durante il periodo della riproduzione, tutti gli uccelli, e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il luogo di nidificazione e in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio" [art. 2, lettera a) della Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli del 18 ottobre 1950, resa esecutiva in Italia con la legge n. 812 del 1978].  Nella sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-38/99, la Corte di giustizia ha ribadito quanto già affermato nella sentenza del 19 gennaio 1994 (causa C-435/92), e cioè che, per quanto riguarda lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia, "le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva sugli uccelli a fissare siffatte date scaglionate in ragione delle specie di uccelli, a meno che lo Stato membro interessato possa fornire la prova, avallata da dati tecnico-scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessati". La disciplina statale che prevede come termine per l’attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz’altro a quelle esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale. La legge della Regione Sardegna, privilegiando un preteso "diritto di caccia" rispetto all’interesse della conservazione del patrimonio faunistico che è stato più volte riconosciuto come prevalente da questa Corte (sentenze n. 1002 del 1988; n. 35 del 1995; n. 169 del 1999), non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme e lede, pertanto, i limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Sardegna (art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). Per questi motivi la C. C. dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna -, concernente il periodo di caccia". Corte Costituzionale, del 20 dicembre 2002, sentenza n. 536.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con sentenza n. 470 del 2000. Corte Costituzionale, ordinanza n. 278 del 17 giugno 2002, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.

È improcedibile il ricorso del Governo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio regionale l’11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", in quanto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo. Corte Costituzionale, ordinanza n. 248 del 5 giugno 2002, depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

È improcedibile il ricorso del Governo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio regionale l’11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32”, in quanto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo. Corte Costituzionale, ordinanza n. 247 del 5 giugno 2002, depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

Non è incostituzionale l'art. 727 del Codice Penale (maltrattamento di animali) laddove prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza senza escludere i minorenni, in quanto il vigente ordinamento non contemplerebbe comunque l'applicazione per i minorenni di qualunque pena accessoria diversa da quelle espressamente indicate (interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale). Corte Costituzionale, ordinanza n. 71 del 28 febbraio 2002, depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.

Il Governo rinuncia a contenzioso costituzionale con Regione Lombardia in materia di caccia. Corte Costituzionale, ordinanza n. 55 del 27 febbraio 2002, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002. *

Non è incostituzionale l'articolo 18 della Legge Regionale della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995, che quantifica in 11 il numero dei membri dell'organo direttivo degli Ambiti territoriali di caccia. Corte Costituzionale, ordinanza n. 299 del 12 luglio 2001, depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.

È incostituzionale la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993, nella parte in cui consente la cattura di uccelli a fini venatori anche da parte di personale non autorizzato dall'INFS. Corte Costituzionale, sentenza n. 210 del 2 luglio 2001, depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Gli ausiliari del traffico (ma potrebbero essere anche guardie venatorie volontarie), pur non essendo dipendenti della Pubblica Amministrazione, possono redigere verbali di contestazione. Corte Costituzionale, ordinanza n. 157 del 10 maggio 2001, depositata in cancelleria il 21 maggio 2001.* 

Le Regioni non possono attuare il controllo della fauna consentendo l'abbattimento di specie vietate dalla Legge 157/1992 da parte della generalità dei cacciatori, senza l'osservanza dell'articolo 19 della Legge citata e senza il controllo dell'INFS. Corte Costituzionale, sentenza n. 135 del 9 maggio 2001, depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Dichiara (per motivi procedurali) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8, che escludono la risarcibilità di svariate tipologie di danni arrecati alle produzioni agricole dalla "fauna selvatica". Corte Costituzionale, ordinanza n. 579 del 15 dicembre 2000, depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), riguardanti il risarcimento dei danni provocati dalla "fauna selvatica". Corte Costituzionale, ordinanza n. 581 del 15 dicembre 2000, depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alle persone da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stati di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Corte Costituzionale, sentenza n. 470 del 23 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

 

È inammissibile (per motivi procedurali) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della Legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988 n. 18 (ordinamento dei Parchi naturali) e dell'articolo 8, comma 1, della Legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) come modificato dall'articolo 5 della Legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994 n. 2, nelle parti in cui consentono la caccia nei parchi naturali provinciali. Corte Costituzionale, ordinanza n. 456 del 23 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Non è incostituzionale l'articolo 20, comma 2-bis, della Legge regionale umbra 17 maggio 1994, n. 14, modificato dall'articolo 2 della Legge regionale 19 luglio 1996, n. 18, nella parte in cui riconosce un'indennità pari a quattro volte il reddito dominicale da corrispondere ai proprietari o conduttori di terreni inclusi, senza il loro consenso, nel territorio di un'azienda faunistico-venatoria. - Corte Costituzionale, sentenza n. 164 del 25 maggio 2000, depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

È incostituzionale una norma transitoria che limiti il divieto di caccia in un Parco regionale fino all'adozione del Piano del parco. - Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 17 gennaio 2000, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia n. 33 del 1° settembre 1997 ("Norme la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale") nelle seguenti parti: 1) articolo 18, comma 1, "nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica"; 2) l'articolo 17, comma 6 (che stabilisce che "non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento"; 3) l'articolo 22, commi 2 e 7 (che fissa gli ambiti territoriali di caccia, che coincidono con le Province, accorpando, tra l'altro, a queste anche le isole); 4) l'articolo 22, comma 5, lettera a), "nella parte in cui dispone che a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti, anche negli altri ambiti della regione senza obblighi di partecipazione economica" - Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 10 gennaio 2000, depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Conferma il divieto di caccia col falco al di fuori della stagione venatoria. Corte Costituzionale, sentenza n. 468 del 15 dicembre 1999, depositata in Cancelleria il 30 dicembre 1999.

Spetta allo Stato, e non alle Regioni e Province autonome, dare attuazione con il regolamento contenuto nel D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Corte Costituzionale, sentenza n. 425 del 27 ottobre 1999, depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.

Non spetta allo Stato non accogliere le richieste di iscrizione nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali e dodici riserve naturali. Tuttavia il divieto di caccia nelle aree protette è inerente alle finalità essenziali della protezione della natura. Corte Costituzionale, sentenza n. 389 del 13 ottobre 1999, depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Nei parchi regionali vige il divieto assoluto di caccia. Corte Costituzionale, ordinanza n. 234 del 7 giugno 1999, depositata in cancelleria l’11 giugno 1999.

La lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, riguardando "la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità", non sembra riferirsi all'attività venatoria, e non può dunque essere invocata per consentire la caccia in deroga alla direttiva stessa. Le Regioni non possono attivare autonomamente le deroghe alla direttiva e non possono estendere la portata delle eccezioni al divieto generale di caccia oltre quanto stabilito dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dai decreti previsti dalla legge stessa. - Corte Costituzionale, sentenza n. 169 del 10 maggio 1999, depositata in Cancelleria il 14 maggio 1999.

Le Regioni possono solo restringere, ma non ampliare, l'elenco delle specie cacciabili; la disciplina delle deroghe spetta al Governo centrale. - Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 10 maggio 1999, depositata in Cancelleria il 14 maggio 1999.

La Regione speciale non può derogare dai limiti temporali della caccia fissati dalla Legge nazionale 157/1992 - Corte Costituzionale, Sentenza n. 323 del 14 luglio 1998, depositata in Cancelleria il 24 luglio 1998.

Spetta allo Stato far valere, nei confronti delle Regioni, gli interessi unitari di cui esso è portatore, e quindi anche adeguare l’elenco delle specie cacciabili alla normativa comunitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 277 del 7 luglio 1998, depositata in Cancelleria il 17 luglio 1998.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge n. 29/1993 della Regione Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui consente la gestione degli impianti per la cattura degli uccelli anche a persone diverse dal personale dipendente dalle amministrazioni provinciali, in quanto i giudici del TAR, avendo con sentenza parziale rigettato tutti i motivi di gravame proposti, si sono preclusi la possibilità di mettere in discussione la disposizione censurata. Corte Costituzionale, ordinanza n. 264 del 1° giugno 1998, depositata in Cancelleria il 9 luglio 1998.

Il tiro a volo fa parte della caccia ed è quindi soggetto alla competenza regionale; gli animali allevati non per questo perdono la caratteristica di selvatici - Corte Costituzionale, n. 578 del 12 dicembre 1990, depositata in Cancelleria il 28 dicembre 1998.

Comprensione di aree ove è vietata la caccia per effetto di leggi diverse dalla 157/1992 nella percentuale di territorio destinata a protezione della fauna "selvatica" - Corte Costituzionale n. 448 del 16 dicembre 1997, depositata in Cancelleria il 30 dicembre 1997.

Le Regioni possono solo ridurre e non ampliare l'elenco delle specie cacciabili - Corte Costituzionale, sentenza n. 272 dell'11 luglio 1996, depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996. 

Il Ministro dell'ambiente non può sospendere la caccia - Corte Costituzionale, 11-24 giugno 1993.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, e degli artt. 2 e 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Corte Costituzionale, n. 124 del 7 marzo 1990, depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. 

Furto venatorio - Corte Costituzionale, ordinanza n. 359 del 19 dicembre 1983, depositata in cancelleria il 29 dicembre 1983.

Furto venatorio - Corte Costituzionale, ordinanza n. 331 del 17 novembre 1983, depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.

 

Aggiornato il 30 gennaio 2012.

 

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