SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Attenzione: le sentenze sono in ordine decrescente di data
Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 e dell’articolo 34 della legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3, che consentono la cattura di uccelli come richiami vivi. Corte costituzionale, sentenza n. 266 del 7 luglio 2010.
Il principio di rappresentatività, di cui all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001); in particolare, detta disposizione, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. Corte costituzionale, sentenza n. 268 del 22 luglio 2010.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 13 del 30 luglio 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia, che estende anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di legge la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto; dell'articolo 37, comma 1, della legge stessa, che estende la caccia a tutte le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, anche se non indicate dall'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, invadendo così un campo di competenza statale; e dell'articolo 48, comma 6, della legge n. 13 del 30 luglio 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, applicando a tutto il territorio regionale il regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, destina a protezione della fauna una minor percentuale del territorio agro-silvo-pastorale del territorio. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 23 giugno 2010, depositata in segreteria il 1° luglio 2010.
Dichiara l'illegittimità costituzionale di parte della Legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 26 maggio 2010, depositata in segreteria il 4 giugno 2010.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I. Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I. Corte costituzionale, ordinanza n. 53/2010 del 10 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010.
Dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dettate dalla Regione Veneto in materia di tutela degli habitat naturali. Corte Costituzionale, sentenza n. 316 del 30 novembre 2009, depositata in segreteria il 4 dicembre 2009.
Il paesaggio ,“valore
primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del
2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio,
riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e
paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella
competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque
costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla
competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007);
resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale
più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che
vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). È
inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino
l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e
segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque,
determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela […]
apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro
competenza (sentenza n. 378 del 2007). Inoltre, l’esplicito divieto di
applicare “i limiti all’attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e
32, commi 3 e 4, della legge 394/1991”, previsto
dall’art. 8, c. 1, lettera c) della legge regionale della Liguria n. 34 del
2007, è costituzionalmente illegittimo. Vale, al riguardo, quanto è stato
affermato (sentenza n. 165 del 2009), e cioè che “la
disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è
stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche
per le Regioni speciali e le Province autonome” e che “le disposizioni
legislative statali che individuano le specie cacciabili” hanno carattere di
norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che
richiama la sentenza n. 323 del 1998)”. Corte Costituzionale, sentenza n. 272
del 29 ottobre 2009.
Dichiara
l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 (commi 1 e 3), 19, 23 (commi 8
e 9) e 44 della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo
2008. La destinazione dell’intero territorio del Friuli-Venezia Giulia a Zona
Alpi limita irragionevolmente la quota di territorio da destinare a protezione
della fauna. I criteri di composizione degli organi preposti alla gestione
dell’attività venatoria non rispettano quelli fissati dalla Legge 157/1992.
L’estensione della caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie a tutto l’anno
costituisce un’irragionevole deroga alla rigida disciplina stabilita dalla
legge statale. L’utilizzo delle reti per la cattura degli uccelli contrasta con
le disposizioni della Convenzione di Berna del 1979. Corte costituzionale,
sentenza n. 165 del 18 maggio 2009 (udienza pubblica del 31 marzo 2009).
Dichiara l’illegittimità
costituzionale della Legge della Regione Lombardia n. 20 del 6 agosto 2007,
recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione
venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2
(Legge-quadro sul prelievo in deroga)». Infatti la legge in esame consente il
prelievo in deroga in attuazione delle previsioni citate negli
articoli 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarati incostituzionali con
sentenza n. 250 del 25 giugno 2008. Corte Costituzionale, sentenza n. 405 del 3
dicembre 2008, depositata in cancelleria il 12 dicembre 2008.
Dichiara
l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione
Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 Le
Regioni possono esercitare un potere di deroga rispetto ai limiti indicate
dalle direttive comunitarie, ma è fatto salvo il potere di annullamento da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato a garantire
un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio
nazionale. Pertanto, il legislatore regionale, nello stabilire che l’esercizio
delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una
disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale all’
articolo 19-bis della Legge 157/1992. In particolare, l’autorizzazione del
prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori
adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria
79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a
garantire un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il
territorio nazionale. Corte Costituzionale, sentenza n. 250 del 25 giugno 2008,
depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.
Dichiara
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Legge
della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di
parchi faunistici), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri per
pretesa invasione di un campo di competenza dello Stato. Corte costituzionale,
sentenza n. 220 del 20 giugno 2008.
Non
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 4, della Legge
regionale della Regione Toscana, come modificato dall'articolo 11 della Legge
della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, che consente di tenere richiami
vivi senza anellini, in quanto tale norma è stata modificata da successiva
legge regionale del 2007. Corte Costituzionale, ordinanza n. 36 del 21 febbraio
2008.
Dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione
Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica
e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività
venatoria), che consente di detenere richiami vivi privi dell'anello di
riconoscimento, in violazione dell'articolo 5 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157. Corte Costituzionale, sentenza n. 441 del 6 dicembre 2006, depositata in
Cancelleria il 22 dicembre 2006.
Sono
inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle
norme della legge regionale 12 luglio 2002, n. 14, della Regione Emilia-Romagna
sulla caccia alla volpe, sul numero di giornate per la caccia da appostamento e
sul limite di capi abbattibili di tortora e di beccaccia. Corte Costituzionale,
sentenza n. 332 dell'11 ottobre 2006, depositata in cancelleria il 19 ottobre
2006.
Annulla la delibera n. 88 emessa il 17 febbraio
dalla Giunta regionale della Calabria, che consentiva la caccia nel periodo dal
21 febbraio al 21 marzo 2004, cioè in un periodo non consentito dalla normativa
nazionale e comunitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 313 del 18 luglio
2006, depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
Dichiara l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni legislative del Friuli-Venezia Giulia,
laddove consentivano che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna
selvatica ritenuta "nociva" – autorizzati, ai sensi dell'articolo 37
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999 n. 30,
dall'Assessore delegato in materia di caccia – procedessero, oltre che gli
organi di vigilanza e i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), cui l'articolo 37 fa espresso rinvio,
anche le riserve di caccia, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti, in quanto
qualificate dalle citate norme regionali come «conduttori a fini faunistico
venatori dei fondi». È tassativa l'indicazione dei soggetti autorizzati a
tale scopo (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di
caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o
comunali), a cui non possono aggiungersene altri, quali, potenzialmente, tutti
i cacciatori iscritti alle riserve di caccia della Provincia di Pordenone, di
volta in volta inserite nei piani di abbattimento. Si tratta chiaramente di
attività non svolta per fini venatori, perché l'abbattimento di fauna nociva –
che peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come
extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci - risulta
previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema. Non trattandosi nella
specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e
in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà
integrativo-attuativa che l'art. 6, numero 3, dello statuto attribuisce al
legislatore regionale in materia di tutela della fauna. La norma censurata è
pertanto costituzionalmente illegittima limitatamente alla qualificazione delle
Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi. Corte
Costituzionale, sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005, depositata il 21 ottobre
2005.
Dichiara l’illegittimità
costituzionale della legge regionale della Puglia n. 15 del 25/8/2003, nella
parte in cui consentiva sino ad un'ora dopo il tramonto la caccia agli
acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente.
La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18
della legge n. 157 del 1992 «è da considerare come rivolta ad assicurare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi,
sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il
cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la
predisposizione di standard minimi di tutela della fauna». Corte
Costituzionale, sentenza n. 391 del 12 ottobre 2005, depositata il 21 ottobre
2005.
Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22
giugno 991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui
dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che
per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una
soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa»,
sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. - Corte
Costituzionale, 18 marzo 2005, sentenza n. 110.
Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge
della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione. La
sospensione del rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio della caccia per i
non residenti, anche in ragione della transitorietà, trova la propria ratio nel
principio del collegamento del cacciatore con il territorio - principio
affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del
1992) - e può pertanto considerarsi frutto di una scelta discrezionale del
legislatore regionale che non trasmoda in manifesta irrazionalità. Corte
Costituzionale, 9 luglio 2004 (dec. 7 luglio 2004), sentenza n. 220.
Non spettava allo Stato,
e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona,
disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della
Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, recante «Applicazione del regime di
deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici». Corte
Costituzionale, sentenza n. 129 del 26 aprile 2004, depositata in Cancelleria
il 28 aprile 2004.
Respinge
il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro l’ordinanza del Consiglio di
Stato n. 90 del 15 gennaio 2003, che aveva sospeso la caccia in deroga a
passeri e storni e quella di selezione agli ungulati. Corte Costituzionale,
sentenza n. 326 del 16 ottobre 2003, depositata in Cancelleria il 30 ottobre
2003.
Dichiara
l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel
testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione
Lombardia n. 4 del 2002); e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12
gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), in materia di
organizzazione del Corpo forestale dello Stato; i citati articoli violano
dell’art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che
riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente
e di profilassi internazionale, nonché dell’art. 118 della Costituzione,
potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto
dalla legge statale. Corte Costituzionale, sentenza n. 313 del 13 ottobre 2003,
depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.
Le Regioni non possono
prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003, depositata in
Cancelleria il 15 ottobre 2003.
La legge della Regione
Marche n. 12 del 24 luglio 2002 non invade la sfera di competenza statale
esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, trattando di detenzione
e commercio di animali esotici esclusivamente dal punto di vista della tutela
della salute e della sicurezza sanitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 222
del 4 giugno 2003, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il mutato assetto delle
competenze delineato dal novellato art. 117 della Costituzione non
consentirebbe alla Regione di portare il termine di chiusura della stagione
venatoria ad una data diversa da quella stabilita dalla legge n. 157 del 1992,
che il ricorrente configura come "legge posta a tutela
dell’ambiente". Peraltro, se può ritenersi che, anche alla luce dell’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, gli aspetti più
strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrino
nella competenza esclusiva regionale, da esercitarsi comunque in osservanza dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,
non potrebbe dubitarsi che la competenza attribuita allo Stato nella tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca limite alla potestà regionale nella
materia. L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una
esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare
gli equilibri ambientali.La tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente
una "materia", essendo invece l’ambiente da considerarsi come un
"valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in
capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio,
tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume
rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può
dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche
incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della
Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma
consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti,
non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n.
356 del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare
compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella
sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale,
idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma
degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della
Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s)
del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il
compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Lo statuto
speciale della Regione Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza
primaria della regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei
"principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica", delle
"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica", nonché degli "obblighi internazionali" (art. 3,
primo comma, dello statuto speciale per
È inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della Legge 11
febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia
per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti
dall’esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del
responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa, in
quanto la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla Corte con sentenza n. 470 del 2000. Corte Costituzionale, ordinanza n.
278 del 17 giugno 2002, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.
È improcedibile il
ricorso del Governo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio
regionale l’11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di
rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge
regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e
individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", in quanto la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
È improcedibile il
ricorso del Governo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio
regionale l’11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di
rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modificazioni ed
integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino
delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n.
Non è incostituzionale
l'art. 727 del Codice Penale (maltrattamento di animali) laddove prevede la
pena accessoria della pubblicazione della sentenza senza escludere i minorenni,
in quanto il vigente ordinamento non contemplerebbe comunque l'applicazione per
i minorenni di qualunque pena accessoria diversa da quelle espressamente
indicate (interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a
cinque anni e la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale). Corte
Costituzionale, ordinanza n. 71 del 28 febbraio 2002, depositata in Cancelleria
il 19 marzo 2002.
Il Governo rinuncia a
contenzioso costituzionale con Regione Lombardia in materia di caccia. Corte
Costituzionale, ordinanza n. 55 del 27 febbraio 2002, depositata in Cancelleria
il 15 marzo 2002. *
Non è incostituzionale l'articolo
18 della Legge Regionale della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995, che
quantifica in 11 il numero dei membri dell'organo direttivo degli Ambiti
territoriali di caccia. Corte Costituzionale, ordinanza n. 299 del 12 luglio
2001, depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.
È incostituzionale la
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993, nella parte
in cui consente la cattura di uccelli a fini venatori anche da parte di
personale non autorizzato dall'INFS. Corte Costituzionale, sentenza n. 210 del
2 luglio 2001, depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Gli ausiliari del
traffico (ma potrebbero essere anche guardie venatorie volontarie), pur non
essendo dipendenti della Pubblica Amministrazione, possono redigere verbali di
contestazione. Corte Costituzionale, ordinanza n. 157 del 10 maggio 2001,
depositata in cancelleria il 21 maggio 2001.*
Le Regioni non possono
attuare il controllo della fauna consentendo l'abbattimento di specie vietate
dalla Legge 157/1992 da parte della generalità dei cacciatori, senza
l'osservanza dell'articolo 19 della Legge citata e senza il controllo
dell'INFS. Corte Costituzionale, sentenza n. 135 del 9 maggio 2001, depositata
in cancelleria il 17 maggio 2001.
Dichiara (per motivi procedurali) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8, che escludono la risarcibilità di svariate tipologie di danni arrecati alle produzioni agricole dalla "fauna selvatica". Corte Costituzionale, ordinanza n. 579 del 15 dicembre 2000, depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria), riguardanti il risarcimento dei danni provocati dalla
"fauna selvatica". Corte Costituzionale, ordinanza n. 581 del 15
dicembre 2000, depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 25, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alle
persone da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nel caso in
cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa
assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stati di liquidazione
coatta o vi venga posta successivamente. Corte Costituzionale, sentenza n. 470
del 23 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
È inammissibile (per
motivi procedurali) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28
della Legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988 n. 18 (ordinamento
dei Parchi naturali) e dell'articolo 8, comma 1, della Legge della Provincia
autonoma di Trento 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio della caccia) come modificato dall'articolo 5 della
Legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994 n. 2, nelle parti in
cui consentono la caccia nei parchi naturali provinciali. Corte Costituzionale,
ordinanza n. 456 del 23 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 2 novembre
2000.
Non è incostituzionale
l'articolo 20, comma 2-bis, della Legge regionale umbra 17 maggio 1994, n. 14,
modificato dall'articolo 2 della Legge regionale 19 luglio 1996, n. 18, nella
parte in cui riconosce un'indennità pari a quattro volte il reddito dominicale
da corrispondere ai proprietari o conduttori di terreni inclusi, senza il loro
consenso, nel territorio di un'azienda faunistico-venatoria. - Corte
Costituzionale, sentenza n. 164 del 25 maggio 2000, depositata in cancelleria
il 31 maggio 2000.
È incostituzionale una
norma transitoria che limiti il divieto di caccia in un Parco regionale fino
all'adozione del Piano del parco. - Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 17
gennaio 2000, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Dichiara l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione Sicilia n. 33 del 1° settembre 1997
("Norme la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e
per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale") nelle seguenti parti: 1) articolo 18, comma 1,
"nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale previa
acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica"; 2)
l'articolo 17, comma 6 (che stabilisce che "non costituisce esercizio
venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività
di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove
vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento"; 3)
l'articolo 22, commi 2 e 7 (che fissa gli ambiti territoriali di caccia, che
coincidono con le Province, accorpando, tra l'altro, a queste anche le isole);
4) l'articolo 22, comma 5, lettera a), "nella parte in cui dispone che a
partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì
consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che
all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli
prescelti, anche negli altri ambiti della regione senza obblighi di
partecipazione economica" - Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 10
gennaio 2000, depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Conferma il divieto di
caccia col falco al di fuori della stagione venatoria. Corte Costituzionale, sentenza
n. 468 del 15 dicembre 1999, depositata in Cancelleria il 30 dicembre 1999.
Spetta allo Stato, e non
alle Regioni e Province autonome, dare attuazione con il regolamento contenuto
nel D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Corte
Costituzionale, sentenza n. 425 del 27 ottobre 1999, depositata in cancelleria
il 10 novembre 1999.
Non spetta allo Stato
non accogliere le richieste di iscrizione nell’elenco ufficiale delle aree
naturali protette di sette parchi naturali e dodici riserve naturali. Tuttavia
il divieto di caccia nelle aree protette è inerente alle finalità essenziali
della protezione della natura. Corte Costituzionale, sentenza n. 389 del 13
ottobre 1999, depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Nei parchi regionali
vige il divieto assoluto di caccia. Corte Costituzionale, ordinanza n. 234 del 7
giugno 1999, depositata in cancelleria l’11 giugno 1999.
La lettera c)
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici, riguardando "la cattura, la detenzione o altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccola quantità", non sembra riferirsi
all'attività venatoria, e non può dunque essere invocata per consentire la
caccia in deroga alla direttiva stessa. Le Regioni non possono attivare
autonomamente le deroghe alla direttiva e non possono estendere la portata
delle eccezioni al divieto generale di caccia oltre quanto stabilito dalla
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dai decreti previsti dalla legge stessa. -
Corte Costituzionale, sentenza n. 169 del 10 maggio 1999, depositata in
Cancelleria il 14 maggio 1999.
Le Regioni possono solo
restringere, ma non ampliare, l'elenco delle specie cacciabili; la disciplina
delle deroghe spetta al Governo centrale. - Corte Costituzionale, sentenza n.
168 del 10 maggio 1999, depositata in Cancelleria il 14 maggio 1999.
Spetta allo Stato far
valere, nei confronti delle Regioni, gli interessi unitari di cui esso è
portatore, e quindi anche adeguare l’elenco delle specie cacciabili alla
normativa comunitaria. Corte Costituzionale, sentenza n. 277 del 7 luglio 1998,
depositata in Cancelleria il 17 luglio 1998.
È inammissibile la
questione di legittimità costituzionale della legge n. 29/1993 della Regione
Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui consente la gestione degli impianti
per la cattura degli uccelli anche a persone diverse dal personale dipendente
dalle amministrazioni provinciali, in quanto i giudici del TAR, avendo con
sentenza parziale rigettato tutti i motivi di gravame proposti, si sono
preclusi la possibilità di mettere in discussione la disposizione censurata.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 264 del 1° giugno 1998, depositata in
Cancelleria il 9 luglio 1998.
Il tiro a volo fa parte
della caccia ed è quindi soggetto alla competenza regionale; gli animali
allevati non per questo perdono la caratteristica di selvatici - Corte
Costituzionale, n. 578 del 12 dicembre 1990, depositata in Cancelleria il 28
dicembre 1998.
Comprensione di aree ove
è vietata la caccia per effetto di leggi diverse dalla 157/1992 nella
percentuale di territorio destinata a protezione della fauna
"selvatica" - Corte Costituzionale n. 448 del 16 dicembre 1997,
depositata in Cancelleria il 30 dicembre 1997.
Le Regioni possono solo
ridurre e non ampliare l'elenco delle specie cacciabili - Corte Costituzionale,
sentenza n. 272 dell'11 luglio 1996, depositata in Cancelleria il 22 luglio
1996.
Il Ministro
dell'ambiente non può sospendere la caccia - Corte Costituzionale, 11-24 giugno
1993.
Dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui autorizza l'uccellagione
praticata con appostamenti fissi, e degli artt. 2 e 10 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio
dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Corte
Costituzionale, n. 124 del 7 marzo 1990, depositata in cancelleria il 16 marzo
1990.
Furto venatorio - Corte
Costituzionale, ordinanza n. 359 del 19 dicembre 1983, depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1983.
Furto venatorio - Corte
Costituzionale, ordinanza n. 331 del 17 novembre 1983, depositata in
cancelleria il 28 novembre 1983.
Aggiornato
il 4 agosto 2010.