SENTENZE E ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO
Attenzione: le sentenze sono in ordine di data decrescente
Il Consiglio di Stato, su appello della Provincia di Imperia, ha in parte riformato la sentenza di primo grado del TAR Liguria del 2003, che, su ricorso di LAC, LIPU e WWF, aveva annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia. Restano comunque annullate, in quanto illegittime, le parti del Piano Faunistico Venatorio imperiese che: prevedevano il divieto venatorio su un solo valico montano, anziché sui 4 individuati da uno studio regionale; prevedevano l'autorizzazione di 50 appostamenti fissi (la Provincia non poteva concederli in quanto per legge questi non devono superare quelli autorizzati nel 1989/90, che all'epoca erano pari a zero); e non individuavano le parti boscate percorse dal fuoco da assoggettare a divieto venatorio. Consiglio di Stato, sentenza depositata il 10 maggio 2010.
La CONFAVI non è una vera associazione venatoria ma una federazione di piccole associazioni autonome. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sentenza n. 3339/2010 del 2 marzo 2010, depositata in segreteria il 26 maggio 2010.
Non sono azionabili i ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi da parte delle associazioni ambientali di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro dell’ambiente. A tale pacifica conclusione si perviene dalla semplice lettura del combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque regioni. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1960 del 15 gennaio 2010, depositata in segreteria il 7 aprile 2010.
Ai sensi del Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale toscana 12 gennaio 1994 n. 3 di cui al DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R (vigente nella fattispecie, poi modificato dal DPGR Toscana 11 ottobre 2007 n. 32), la Provincia, nel rilasciare le autorizzazioni all’appostamento della caccia, deve verificare il rispetto delle distanze legali delle zone in cui si esercita la caccia rispetto ad immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro (art. 33 l.r. n. 3 del 1994). Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. È evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale, ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana, essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 460 del 2 febbraio 2010.
Respinge l’appello della
Regione Lombardia contro la sentenza del TAR n. 3052 del 2006 che, dopo aver
sentito la Corte di Giustizia dell’UE, ha annullato la delibera della Regione
stessa che consentiva la caccia in deroga a fringuello e peppola, giustamente
disapplicando, perché contrario alla normativa comunitaria, l’articolo 19 bis
della Legge 157 del 1992. Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 1054
dell’11 novembre 2008, depositata in segreteria il 23 febbraio 2009.
Abbattendo un animale
appartenente ad una specie protetta, la persona in questione ha dimostrato di
non avere l’affidabilità necessaria per il possesso di un’arma, ed è pertanto
legittimo il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per
uso caccia.
Respinge la domanda di
sospensione della sentenza n, 1529/2008 del TAR Liguria, concernente la
gestione del prelievo selettivo del capriolo nel 2008/2009. Consiglio di Stato,
sezione quinta, ordinanza n. 4709 del 26 agosto 2008.
Conferma la sospensione
della variante del Piano faunistico di Bergamo per non aver cartografato le
aree percorse dal fuoco oggetto di divieto di caccia. Consiglio di Stato,
Sezione VI, ordinanza n. 6267 del 27 novembre 2007.
Sospende l'efficacia
della sentenza del TAR del Lazio sezione II ter, che aveva riconosciuto la
federazione AVI quale associazione venatoria nazionale, trattandosi di una
confederazione di associazioni, carente dell’occorrente numero di iscritti e
delle necessarie fonti di finanziamento. Consiglio
di Stato, sezione VI, ordinanza n. 5793 del 6 novembre 2007.
Il periodo della caccia
al capriolo non può superare complessivamente l’arco temporale di 61 giorni
previsto dalla Legge 157/1992 (articolo 18), neppure stabilendo tempi diversi
per la caccia di selezione e per la caccia tradizionale. Consiglio di Stato,
sezione sesta, decisione n. 7491 del 15 giugno 2004, depositata in segreteria
il 16 novembre 2004.
La Regione non può
includere tra le specie cacciabili specie che sono non cacciabili ai sensi
della normativa comunitaria e nazionale. La Regione non può reiterare,
integralmente o parzialmente, l’atto sospeso dal Consiglio di Stato, al fine di
ammettere la caccia nei confronti di specie che l’ordinanza di sospensione
considera protette sulla base di precise disposizioni nazionali e comunitarie.
Consiglio di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 7021 del 2 luglio 2004,
depositata in segreteria il 29 ottobre 2004.
Non è qualificabile come
parte necessaria o come controinteressata una associazione venatoria, quando
una associazione ambientalistica abbia impugnato un atto incidente sullo
svolgimento della attività venatoria: l’associazione venatoria, secondo le
regole generali, può intervenire nel giudizio, ma non va considerata parte
necessaria cui va notificato il ricorso a pena di inammissibilità. Consiglio di
Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 6757 del 4 giugno 2004, depositata in
Segreteria il 19 ottobre 2004.
Il Comune può vietare
agli spettacoli viaggianti di offrire animali in premio. Consiglio di Stato,
Sezione Quinta, sentenza n. 6317 del 24 febbraio 2004, depositata in Segreteria
il 27 settembre 2004.
Il diniego di rinnovo
della licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo e accertato abuso delle
armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne,
onde la presenza di precedenti penali, a maggior ragione se specifici, perché
collegati all’abuso (con minaccia) delle armi, che siano state il mezzo della
commissione del reato, è sintomatica di pericolosità sociale del soggetto,
sotto il profilo della proclività al delitto, e come tale correttamente
ritenuta ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo abilitativo all’uso di
un’arma. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2616 del 27 aprile
2004, depositata in Segreteria il 29 aprile 2004.
Il Prefetto ha facoltà
di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ancorché
regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne. Consiglio di
Stato, Sezione quarta, sentenza n. 238 del 26 gennaio 2004.
L’uso di reti per la
cattura di volatili per la cessione come richiami vivi costituisce strumento
adeguatamente selettivo se, per le caratteristiche tecniche delle reti
impiegate e per la presenza di personale specializzato, sia garantita la
sopravvivenza e la tempestiva liberazione dalle reti degli esemplari
appartenenti a specie protette, la cui cattura non è consentita. Consiglio
di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 2698 del 19 maggio 2003.
Il Sindaco può vietare
l’esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona
circoscritta, a tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, della salute
dei turisti, ove l’urgenza sia tale da non consentire il ricorso tempestivo ad
altri rimedi. Consiglio di Stato, Sezione sesta, decisione n. 2387 del 4
febbraio 2003, depositata in segreteria il 7 maggio 2003.
È ingiustificata la
cattura per procurare uccelli vivi da richiamo, quando sia possibile ricorrere
all’allevamento. Consiglio di Stato, Sezione sesta, decisione n. 2091/2003 del
10 dicembre 2002, depositata in segreteria in data illeggibile.
Le
controversie in materia di esistenza od estinzione di un diritto esclusivo di
pesca appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche (v. Cass., sez. un., 28 aprile 1993, n. 4994, che configura la
giurisdizione del Tribunale superiore come giurisdizione esclusiva sul
rapporto, tale da non implicare la necessità di impugnazione del provvedimento
amministrativo). Consiglio di Stato Sezione IV, 16 ottobre 2002 n. 5651.
È legittimo il diniego
di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso di caccia, ove il
richiedente sia stato condannato con sentenza “patteggiata” per il reato di
uccellagione, in quanto, se è vero che la sentenza patteggiata non può essere
posta a fondamento di pronunce che implichino l’accertamento del fatto e la
responsabilità penale dell’imputato, tuttavia la medesima sentenza deve
ritenersi equivalente alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti
extrapenali che l’ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico
della condanna. Consiglio di Stato, Sezione quarta, decisione n. 2941 del 10
maggio 2002, depositata in segreteria il 28 maggio 2002.
Nei territori di protezione, che la legge 157/1992 riserva in una percentuale dal 20% al 30%, vanno computate solo le aree in cui sono adottati provvedimenti atti ad agevolare la sosta, riproduzione e cura della prole della fauna, e non anche quelli in cui la caccia è vietata per motivi di sicurezza, come le adiacenze delle strade e delle ferrovie. Respinge l’appello contro la sentenza del TAR della Campania n. 4639 del 4 aprile e 12 luglio 2001. Consiglio di Stato, Sezione sesta, decisione n. 717 del 21 maggio 2002.
Respinge l’appello del Ministero dell’Ambiente contro la sentenza del TAR del Lazio che ha riconosciuto che la LAC ha i requisiti per ottenere il riconoscimento come associazione di protezione ambientale, avendo tra i suoi fini non soltanto la generica abolizione della caccia, ma anche la difesa dell’ambiente e della fauna e la lotta contro le forme di caccia vietate, che coincide pienamente con gli interessi pubblici della tutela ambientale. Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione n. 3080/2002 del 19 marzo 2002.
Conferma l’annullamento
in parte del calendario venatorio della Provincia di Reggio Emilia. Consiglio
di Stato, Sezione sesta, ordinanza n. 5730/2000 del 10 novembre 2000.
L’individuazione delle
specie cacciabili da parte della direttiva europea 79/409/CEE non necessita
della mediazione del mediatore nazionale e rappresenta una norma autoesecutiva,
determinando l’illegittimità del calendario venatorio adottato in violazione
della direttiva stessa. Le Province sono competenti a vietare la caccia in
prossimità dei valichi montani. Consiglio di Stato, sezione Sesta, decisione n.
430 del 27 ottobre 2000.
Respinge
la richiesta di sospensione della sentenza del TAR della Valle d’Aosta sulla
nomina del Consiglio di Amministrazione del Museo regionale. Consiglio di
Stato, Sezione Sesta, ordinanza n. 4111 del 28 luglio 2000.
Respinge l'istanza di
sospensiva della sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, che ha
stabilito che le guardie volontarie dell'ENPA sono agenti di polizia
giudiziaria. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ordinanza n. 1820/2000 del'11
aprile 2000.
Respinge la richiesta di
sospensione dell’ordinanza del TAR delle Marche concernente il calendario
venatorio 1998/1999. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza n. 109 del 19
gennaio 1999.
Annulla l’ordinanza del
TAR del Veneto concernente il calendario venatorio della stagione 1996/1997.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza n. 1131 del 25 ottobre 1996.
Annulla l’ordinanza del
TAR del Veneto concernente il tesserino venatorio dell’anno 1996/1997.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza n. 1130 del 25 ottobre 1996.
Annulla il calendario venatorio 1993-1994 della Regione Piemonte. Consiglio di Stato, Sezione sesta, ordinanza n. 1082/93 del 15 ottobre 1993.
Annulla l’ordinanza del
TAR del Friuli-Venezia Giulia che non ha sospeso l’elenco e il numero massimo
delle specie di uccelli catturabili. Consiglio di Stato, Sezione Sesta,
ordinanza n. 3184 del 28 settembre 1984.
Aggiornato al 15 luglio 2010.